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misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche - decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - conversione in legge n. 126 del 16 settembre 2021 - (Gazzetta Ufficiale n. 224

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Di seguito, illustriamo le disposizioni di principale interesse per il settore, con le modifiche apportate dal Parlamento.

 

dichiarazione stato di emergenza nazionale (articolo 1)

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2021.

 

misure di contenimento e linee guida della Conferenza delle regioni (articolo 2, comma 1)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare misure di contenimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È prorogato sino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di svolgere le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

 

aggiornamento parametri (articolo 2, comma 2)

Vengono modificati i parametri relativi ai colori delle Regioni. Il parametro dell’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa).

I due parametri principali sono ora il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

 

servizi e attività accessibili solo a possessori di certificazioni verdi COVID-19 (articolo 3)

In zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

g bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati (l’obbligo del green pass era già vigente, ma si è reso necessario un coordinamento tra le norme per evitare l’applicazione di una diversa disciplina relativamente alle esenzioni per i minori);

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici.

Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate solo in casi previsti dalle norme vigenti. Viene ribadito che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato .

Si ricorda inoltre che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con validità portata da 9 a 12 mesi (anche con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; anche con una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, con validità di dodici mesi);
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con validità di sei mesi;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 

esenzioni (articolo 3, comma 3)

L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tali casi di esenzione si applicano anche alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di accesso ai servizi e attività elencati all’articolo 3, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

La circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 stabilisce che le certificazioni hanno validità fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, e possono essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

 

verifiche (articolo 3, comma 4)

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal dpcm 17 giugno 2021.

Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso del green pass per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Si rammenta che la verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L' App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App. Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 10 agosto 2021, ha chiarito che la verifica dell'identità della persona in possesso del green pass ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione, e dovrà comunque essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

Si ricorda infine che tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass (quando il possesso del green pass è richiesto dalle norme vigenti per attività da svolgersi all’interno delle strutture ricettive), sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi. I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

 

sanzioni (articolo 4, comma 1 lettera f)

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 10 agosto 2021, ha chiarito che, nel caso di controlli da parte delle forze di polizia in cui si accerti la non corrispondenza fra il possessore del green pass e l'intestatario del medesimo, la sanzione prevista risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

 

impatto sulle strutture turistico ricettive

Il possesso della certificazione verde non è necessario per accedere alle strutture ricettive, ma è necessario per accedere ad alcuni servizi e attività accessorie all’attività ricettiva. In considerazione dei chiarimenti forniti da parte del Governo, si riportano di seguito alcune considerazioni.

Soggiorno in strutture ricettive: il green pass non è richiesto. Pertanto, i gestori delle strutture ricettive non sono legittimati a verificare il possesso del green pass dei clienti che soggiornano nella struttura.

Servizi di ristorazione: è previsto l’obbligo del green pass per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Nelle FAQ pubblicate sul sito del Governo si chiarisce che nel caso in cui “i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso”.

Spettacoli aperti al pubblico: è richiesto il green pass per accedere agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso: il green pass è espressamente richiesto per tali servizi o attività, se svolti al chiuso, anche all’interno delle strutture ricettive.

Sagre e fiere, convegni e congressi: per tali attività è necessario il green pass. La norma non richiama espressamente le riunioni (come, ad esempio, le assemblee societarie e le assemblee di condominio) e i corsi di formazione, che di conseguenza, salva l’emanazione di norme o interpretazioni più restrittive da parte del Governo, dovrebbero continuare a poter essere svolti anche senza il possesso del green pass.

Centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento: la norma prevede il possesso del green pass, senza specificare se limitatamente alle attività al chiuso. Di conseguenza, si ritiene che il requisito sia necessario anche per le attività all’aperto.

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò: per tali attività, anche se interne alle strutture ricettive, è necessario il possesso del green pass.

Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting: anche se svolte all’aperto, i partecipanti devono essere muniti di green pass.

Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente: è stato introdotto l’obbligo del green pass. Il Codice della strada definisce “autobus” i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente (articolo 54 Codice della strada). Se ne deduce quindi che non è soggetto ad obbligo del green pass l’utilizzo di veicoli per servizi NCC fino a 9 posti, compreso quello del conducente.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 


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