tutela per la quarantena - lavoratori fragili - malattia conclamata - indicazioni – INPS, messaggio 6 agosto 2021, n. 2842.
L’articolo 26, primo comma, del decreto cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18) ha previsto che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Sul punto, l’INPS ha diramato indicazioni confermando la validità, ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
A seguito di ciò, le sedi territoriali dell’istituto hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato.
Al riguardo, considerato l’obbligo per l’istituto di non superare lo stanziamento previsto (pari a 663,1 milioni di euro per il 2020) e di eseguire un costante monitoraggio degli oneri, si procederà al riconoscimento, per l’anno 2020, delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa richiamati.
La nota in commento evidenzia che il legislatore non ha allo stato previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26 e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.
Con riguardo alla tutela per i lavoratori c.d. fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto cura Italia, l’INPS procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati; per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Relativamente alla suddetta tutela, l’INPS evidenzia che non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori fragili ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, l’istituto procederà al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.
In aderenza al dettato normativo, la valorizzazione dei periodi nell’estratto conto dell’assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l’anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”), mentre, per l’anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”).
L’istituto evidenzia, infine, che provvederà al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra richiamati, provvedendo, pertanto, al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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