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coronavirus – ingressi in Italia – certificazioni verdi COVID-19 – ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021

Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui vengono  stabiliti i criteri per derogare ai divieti di spostamento da e per l'estero e le misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L’ordinanza ha validità dal 31 luglio al 30 agosto 2021.

 

San Marino e Città del Vaticano

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città de! Vaticano non sono soggetti a limitazioni nè a obblighi di dichiarazione.

Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall'EMA e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

 

Stati e territori di cui all'elenco C

La lista di Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20 al dpcm 2 marzo 2021 è sostituita dalla seguente:

“Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.”

L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o piu Stati o territori di cui all’elenco C nei quattordici giomi antecedenti, continua ad essere consentito alle seguenti condizioni:

    • presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;
    • presentazione al vettore al momento dell'imbarco o alle autorità di vigilanza di una delle certificazioni verdi COVID-19 (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale; avvenuta guarigione da COVID-19; effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV).

In caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle suelencate disposizioni, il soggetto sarà sottoposto a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giomi, e sottoposto a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giomi antecedenti, in Israele l'ingresso è, altresi, consentito alle seguenti condizioni:

    • presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;
    • presentazione al vettore al momento dell'imbarco o alle autorità di vigilanza di una delle certificazioni verdi COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA, dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Tali certificazioni, riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, e possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

 

Stati e territori di cui all'elenco D

La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al dpcm 2 marzo 2021 è sostituita dalla seguente:

"Elenco D

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia , Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia de! Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d' America, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao".

L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o piu Stati o territori di cui all’elenco D nei quattordici giomi antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

    • presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;
    • presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo);
    • sottoposizione a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento fiduciario.

Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d' America, è altresi consentito l'ingresso nel territorio nazionale alle seguenti condizioni:

    • presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;
    • presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una certificazione verde COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA, dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Cov-2. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, e  possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

 

Stati e territori di cui all'elenco E

L’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giomi antecedenti all'ingresso in Italia, in tutti gli altri Stati e territori (elenco E dell'Allegato 20 al dpcm  2 marzo 2021) è consentito soltanto in presenza di uno specifico motivo di necessità, e nel rispetto delle seguenti condizioni:

    • presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;
    • presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    • sottoposizione a isolamento fiduciario per dieci giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento fiduciario.

 

Deroghe

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, sono previste alcune deroghe nei casi indicati dall’articolo 51, comma 7, del dpcm 2 marzo 2021, ovvero, ad esempio, per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.

Inoltre, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

 

Distinti saluti

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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