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credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi - Agenzia delle entrate circolare n. 9 del 23 luglio 2021 - chiarimenti sui requisiti

L’Agenzia delle entrate, sentito anche il Ministero dello Sviluppo economico, ha fornito chiarimenti in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Il nuovo documento di prassi, nella forma di risposte a quesiti, si è reso necessario per soddisfare diverse esigenze di chiarimento, tenuto conto delle novità apportate in materia dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l’anno 2021).

La normativa

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge di bilancio per l’anno 2021 ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e si pone comunque in continuità con il precedente intervento previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Tra le novità più importanti della legge di bilancio per l’anno 2020 riguardo alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali vi è stata la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (superammortamento) in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.

Successivamente, il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 “sostegni bis” è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo, introducendo delle modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 20 del predetto decreto-legge “sostegni bis” ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2021, il comma 1059 bis con cui si prevede che, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

 L’ambito soggettivo di applicazione

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dai commi 1051 e 1061 della legge di bilancio 2021.

Il credito di imposta è attribuito a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Per le reti di impresa, le “reti-soggetto” ai fini delle imposte sui redditi figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, l’Agenzia precisa che, nel caso di sanzioni interdittive, è prevista l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e deve riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva. Quindi, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta in questione.

Gli investimenti agevolabili

Il documento di prassi in esame ha chiarito con riferimento al leasing, la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing.

Il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio per l’anno 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.

L’ambito temporale di riferimento

Secondo la legge di bilancio per l’anno 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si ha una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2020 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali non 4.0, nonché ai beni ricompresi nell’allegato A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

In tal caso occorre distinguere il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (“prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

Nel primo caso, l’Agenzia delle entrate ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio per l’anno 2020. Nel secondo caso è applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio per l’anno 2021.

Utilizzo del credito d’imposta

La legge di bilancio per l’anno 2021 (ultimo periodo del comma 1052) ha previsto che per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Quanto all’utilizzo, il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento. La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta - nella misura di un terzo dell’importo maturato - e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.

Ne consegue che, nel caso in cui la quota annuale non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta rappresenta una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.

Infine, viene precisato che in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale

Cumulabilità con altri contributi

Come espressamente previsto dalla normativa (comma 1059 della legge di bilancio per l’anno 2021) il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.

Quindi, l’agevolazione è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono invece derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Ai fini della cumulabilità, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

Documentazione - Indicazione della norma agevolativa

Il comma 1062 della legge di bilancio per l’anno 2021 richiede, ai fini dei successivi controlli, che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili rechino l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce il corretto riferimento normativo da indicare per le acquisizioni di beni eleggibili avvenute a partire dal 16 novembre 2020.

Per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio per l’anno 2020.

Per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 - per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20 per cento - le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio per l’anno 2021.

A questo riguardo, nel caso di documenti già emessi con errato riferimento normativo, i soggetti interessati possono integrare i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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