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misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche - decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge n. 105 (allegato), recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Di seguito, illustriamo le disposizioni di principale interesse per il settore.

 

dichiarazione stato di emergenza nazionale (articolo 1)

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2021.

 

misure di contenimento e linee guida della Conferenza delle regioni (articolo 2, comma 1)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare misure di contenimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È prorogato sino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di svolgere le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

 

aggiornamento parametri (articolo 2, comma 2)

Vengono modificati i parametri relativi ai colori delle Regioni. Il parametro dell’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa).

Dal primo agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

 

servizi e attività accessibili solo a possessori di certificazioni verdi COVID-19 (articolo 3)

A far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici.

Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente nei casi previsti da norme o da specifiche ordinanze (comma 10 bis dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52).  Oltre alle attività e ai servizi sopra elencati, per quanto di specifico interesse, le certificazioni verdi COVID-19 sono necessarie per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.

Si ricorda inoltre che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: 

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (anche con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); 
  • avvenuta guarigione da COVID-19; 
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 

esenzioni (articolo 3, comma 3)

L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di accesso ai servizi e attività elencati all’articolo 3, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

 

verifiche (articolo 3, comma 4)

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal dpcm 17 giugno 2021.

Al riguardo, si rammenta che la verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. 

L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L' App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App. 

Si ricorda infine che tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass (quando il possesso del green pass è richiesto dalle norme vigenti per attività da svolgersi all’interno delle strutture ricettive), sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi. I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. 

 

sanzioni (articolo 4, comma 1 lettera f)

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

 

impatto sulle strutture turistico ricettive

Il possesso della certificazione verde non è necessario per accedere alle strutture ricettive, ma è necessario per accedere ad alcuni servizi e attività accessorie all’attività ricettiva. In attesa di chiarimenti da parte del Governo, si riportano di seguito alcune considerazioni.

Soggiorno in strutture ricettive: il green pass non è richiesto. Pertanto, i gestori delle strutture ricettive non sono legittimati a verificare il possesso del green pass dei clienti che soggiornano nella struttura.

Servizi di ristorazione: è previsto l’obbligo del green pass per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. Non è chiaro se sono comprese anche le attività di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive riservate agli alloggiati. La Federazione ha chiesto al Ministero del Turismo che venga confermata ufficialmente la possibilità di somministrare alimenti e bevande anche al chiuso in favore dei clienti alloggiati nelle strutture ricettive, a prescindere dal possesso della certificazione verde.

Spettacoli aperti al pubblico: è richiesto il green pass per accedere agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso: il green pass è espressamente richiesto per tali servizi o attività, se svolti al chiuso, anche all’interno delle strutture ricettive.

Sagre e fiere, convegni e congressi: per tali attività è necessario il green pass. La norma non richiama espressamente le riunioni (come, ad esempio, le assemblee societarie e le assemblee di condominio) e i corsi di formazione, che di conseguenza, salvo interpretazioni restrittive da parte del Governo, dovrebbero continuare a poter essere svolti anche senza il possesso del green pass.

Centri termali, parchi tematici e di divertimento: la norma prevede il possesso del green pass, senza specificare se limitatamente alle attività al chiuso. Di conseguenza, si ritiene che il requisito sia necessario anche per le attività all’aperto.

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò: per tali attività, anche se interne alle strutture ricettive, è necessario il possesso del green pass.

Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting: anche se svolte all’aperto, i partecipanti devono essere muniti di green pass.

 

applicabilità ai lavoratori

Anche se nel comunicato stampa che è stato diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 22 luglio si afferma che la certificazione verde sarà richiesta per poter “svolgere o accedere” alle attività e agli ambiti menzionati, in realtà, il testo ufficiale del decreto non opera alcun riferimento allo “svolgimento” delle attività.

Si deve conseguentemente ritenere che il green pass non sia richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa.

  

cartelli informativi

Con una distinta comunicazione saranno trasmessi due cartelli, realizzati da Federalberghi, che le imprese possono utilizzare per segnalare agli ospiti le aree aziendali in cui l’accesso è consentito solo alle persone munite della certificazione verde COVID-19.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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