misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche - decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 2021.
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 22 luglio 2021, ha approvato un decreto-legge recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Nel riservarci di illustrare e commentare analiticamente il provvedimento dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo alcune disposizioni di particolare interesse.
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
Lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è prorogato sino al 31 dicembre 2021.
aggiornamento parametri
Vengono modificati i parametri relativi ai colori delle Regioni. Il parametro dell’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa). Dal primo agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
certificazione verde
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
- certificazioni verdi Covid-19 (green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
attività interessate
A decorrere dal 6 agosto, anche in zona bianca, il green pass sarà richiesto poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai minori di 12 anni (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal dpcm 17 giugno 2021 (tramite l’app VerificaC19).
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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