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bonus facciate - Agenzia delle entrate risposta a interpello n. 482 del 15 luglio 2021 - interventi sui parapetti dei balconi.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una risposta a interpello riguardante la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici - cd. “bonus facciate” .

 

La legge di bilancio per l’anno 2020, come modificata dalla legge di bilancio per l’anno 2021, prevede una detrazione del 90 per cento per le facciate esterne degli edifici. In particolare, la detrazione spetta in relazione alle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

 

Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

 

L'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

 

Secondo quanto stabilito dalle disposizioni della citata legge di bilancio per l’anno 2020, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

 

In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3- bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

 

Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti. Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle entrate conferma che Il bonus facciate spetta per le spese sostenute per l'intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

 

Secondo l’Agenzia delle entrate, inoltre, con riferimento all'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso, il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici”.

 

Distinti saluti

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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