tassa di soggiorno - esenzioni e riduzioni
Con le ultime modifiche al regolamento sul'imposta di soggiorno del Comune di Montecatini Terme, approvate dal Consiglio Comunale, sono state introdotte nuove fattispecie di esenzioni dal pagamento:
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
e) Soggetti ospitati gratuitamente dalle strutture ricettive su richiesta dell’Amministrazione comunale per eventi;
f) i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;
g) studenti che svolgono tirocini o stage;
h) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, che soggiornano per esigenze di servizio e il personale sanitario destinato a fronteggiare emergenze dichiarate a norma di legge;
i) personale alle dipendenze di imprese impiegate per la realizzazione di opere di interesse generale, oltre il settimo giorno anche non consecutivo;
j) Persone poste in isolamento che alloggiano in strutture destinate che hanno stipulato convenzioni con la ASL Toscana per fronteggiare emergenze sanitarie dichiarate a norma di legge;
k) Ospiti in day use in orario diurno con check in e check out nello stesso giorno senza pernottamento;
2. L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), h), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda la lettera i), di attestazione rilasciata dal Comune in cui ha luogo l’opera che questa assume carattere di interesse generale.
L’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione da parte dell’Ufficio/Ente presso il quale è in corso lo stage o tirocinio.
L’applicazione dell’esenzione di alla lettera j) è subordinata all’invio al Comune a mezzo PEC della convenzione e degli eventuali rinnovi successivi da parte del gestore della struttura.
L’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera k) è subordinata alla compilazione di apposita dichiarazione da parte della struttura ricettiva riportante i dati dell’ospite, da conservare agli atti per 5 anni e da esibire al Comune in caso di richiesta;
le modifiche al regolamento hanno effetto dal 1 aprile 2021.
regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Montecatini Terme
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