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indennità una tantum per le attività colpite dall’emergenza epidemiologica – INPS, circolare 29 giugno 2021, n. 90

L’INPS ha fornito istruzioni riguardanti le indennità una tantum, previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni-bis) - in continuità con le misure del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia), al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto), al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto ristori), al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto sostegni, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, i lavoratori destinatari della tutela di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto sostegni-bis sono, tra gli altri:

-       i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

-       i lavoratori intermittenti;

-       i lavoratori autonomi occasionali;

-       i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

-       i lavoratori dello spettacolo.

Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto- legge n. 73 del 2021, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra,che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto sostegni-bis, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.

 

indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto sostegni

Tali lavoratori possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati - dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021.

La disposizione prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente - con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto sostegni-bis, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, la disposizione prevede altresì che i lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa - con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale 1° gennaio 2019 - 26 maggio 2021 e che non siano, alla medesima data del 26 maggio 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

La medesima indennità onnicomprensiva, di importo complessivo pari a 1.600 euro, è riconosciuta anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 - un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.

Ai fini dell’accesso all’indennità, il citato comma 2 dell’articolo 42 del decreto sostegni-bis prevede che i predetti lavoratori abbiano svolto - come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 e che non siano – alla data del 26 maggio 2021 - titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

L’indennità è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 27 maggio 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, è precisato che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del lavoro (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità dell’indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti ai settori destinatari dell’agevolazione.

Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso.

Tale attività di riesame sarà svolta dalle sedi territoriali dell’istituto competenti in base alla residenza del lavoratore richiedente.

In particolare, il lavoratore somministrato dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra individuate.

A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

 

lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto sostegni

Tali lavoratori possono presentare domanda per la fruizione dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 73 del 2021.

La norma prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 1.600 euro a favore dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento i lavoratori interessati, alla data di presentazione della domanda, non dovranno essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - né titolari di trattamento pensionistico diretto.

L’indennità e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto sostegni

I lavoratori in questione possono presentare domanda per la fruizione dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità, la richiamata prevede che gli interessati - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021 - siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021.

Inoltre, i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, devono essere già iscritti alla gestione separata alla data del 26 maggio 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021.

Anche per tale categoria di lavoratori, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

L’indennità è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto sostegni

L’articolo 42, comma 5, del decreto sostegni-bis prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere, cumulativamente, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5 dell’articolo 42.

In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

L’indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

presentazione della domanda

Come ricordato, i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto sostegni-bis, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive sopra riassunte entro la data del 30 settembre 2021.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto dall’istituto con un’apposita comunicazione sul proprio sito.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità in questione dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale web dell’istituto.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN INPS;
  • SPID di livello due o superiore;
  • carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 42 del decreto sostegni-bis e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Ai sensi dell’articolo 42, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 non sono tra esse cumulabili.

Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 2 dell’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI.

Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, con il Reddito di cittadinanza - in analogia a quanto previsto per le indennità Covid-19 di cui all’articolo 84 del decreto rilancio, di cui all’articolo 9 del decreto agosto, di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto ristori, nonché di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 – l’INPS richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del citato decreto rilancio, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità Covid-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità Covid-19, in luogo del versamento dell’indennità Covid-19 si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.600 euro.

Relativamente al Reddito di emergenza (Rem), per il quale l’articolo 36 del decreto sostegni-bis ha previsto l’erogazione di ulteriori quattro quote, si evidenzia che già tutta la precedente normativa ha previsto la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito indennità Covid-19. Tale regime, è stato confermato, da ultimo dal decreto-legge n. 41 del 2021.

In particolare, l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, prevede che le predette quote sono riconosciute in presenza dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021; il citato articolo 12, al comma 1, tra i requisiti di accesso alle quote di Rem, prevede l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Pertanto, in analogia a quanto previsto dalla precedente normativa, anche le indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono incompatibili con il Reddito di emergenza, erogato ai sensi dell’articolo 36 del medesimo decreto.

L’INPS precisa che le indennità di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 - analogamente a quanto previsto in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto cura Italia - per espressi pareri ministeriali, sono compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alle indennità in argomento.

Ai sensi dell’articolo 42, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

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