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misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (decreto sostegni-bis) – disposizioni di carattere giuslavoristico e previdenziale – decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

È stato pubblicato (https://bit.ly/3bWLSU4) il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni-bis), che introduce misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il decreto, in vigore dal 26 maggio 2021, prevede uno stanziamento di 4,2 miliardi di euro per misure in materia di lavoro e politiche sociali. Di seguito si riassumono i contenuti di più immediato interesse per le aziende associate.

 

decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (articolo 43)

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dal 26 maggio 2021 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato di tale esonero si applicano, fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge n. 41 del 2021, relativi ai licenziamenti collettivi e ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione è prevista la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 41 del 2021.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

NASpI (articolo 38)

Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è bloccata la progressiva riduzione dell'indennità prevista con la NASpI. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

 

contratto di espansione (articolo 39)

A decorrere dal 26 maggio 2021 si prevede l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti.

 

contratto di rioccupazione (articolo 41)

Per incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro viene introdotto il contratto di rioccupazione in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal decreto in esame si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e incaricati alle vendite a domicilio (articolo 42)

Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni).

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI al 26 maggio 2021, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro.

La medesima indennità ed alle stesse condizioni è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a)    lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b)    lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

c)    lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021). Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26 maggio 2021 alla gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d)    incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla gestione separata, alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per beneficiare dell’indennità, alla data di presentazione della domanda, gli interessati non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a)    titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;

b)    titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:

a)    titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b)    titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c)    assenza di titolarità, al 26 maggio 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Le indennità predette non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. La domanda per le indennità è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite il modello di domanda predisposto dall’istituto. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito.

 

reddito di emergenza (articolo 36)

Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM).

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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