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coronavirus – decreto-legge “sostegni” 22 marzo 2021 n. 41 – conversione in legge 21 maggio 2021 n. 69 (Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2021 n. 120)

Il decreto-legge n. 41 “nuove misure urgenti di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” è stato convertito in legge dal Parlamento.

Di seguito, riepiloghiamo il contenuto delle disposizioni di natura tributaria e di incentivazione di principale interesse per le imprese.

 

proroga del versamento dell’IRAP (articolo 01)

Viene prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

 

contributo a fondo perduto (articolo 1, commi da 1 a 9)

È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese con fatturato non superiore a 10 milioni di euro, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il contributo è pari a una percentuale della differenza di fatturato:

a)    60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;

b)    50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;

c)    40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;

d)    30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e)    20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui sopra, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, il contributo non potrà essere superiore a 150 mila euro, né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.

Le imprese potranno scegliere tra bonifico e credito d'imposta.

Il contributo non può essere pignorato.

 

santuari (articolo 1, comma 11)

Il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’articolo 59 del decreto-legge “agosto” n. 104 del 2020, era stato esteso dalla legge di bilancio 2021 ai comuni ove sono situati santuari religiosi. Per tali comuni viene introdotto come ulteriore requisito per ottenere il contributo la presenza di popolazione superiore a diecimila abitanti, tranne che per i comuni del centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016.

Rimane inoltre il requisito della presenza di turisti stranieri, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

 

limiti e condizioni in materia di aiuti di Stato (articolo 1, commi da 13 a 17)

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni dettati dal “temporary framework” in materia di aiuti di Stato.

Si rammenta che, a seconda del tipo di aiuti, il massimale è pari a un milione e ottocentomila euro o dieci milioni di euro e che sono previsti ulteriori limiti relativi all’intensità degli aiuti concernenti i costi fissi non coperti.

 

rivalutazione dei beni di impresa (articoli 1 bis e 5 bis)

L’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 consente a tutte le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e alle norme speciali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. La rivalutazione avviene anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall'articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative.

Con la modifica apportata viene consentito di effettuare la rivalutazione nel corso di due esercizi, e cioè nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ovvero nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo, ma in questo ultimo caso è consentita solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo né degli altri effetti fiscali.

Per quanto riguarda la rivalutazione gratuita dei beni d’impresa per il settore alberghiero e termale, si chiarisce che la norma di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

 

misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici (articolo 2)

Le risorse poste a disposizione dei comuni a vocazione montana, che restano confermate in 700 milioni di euro vengono ripartite tra gli esercenti attività di impianti di risalita a fune (430 milioni di euro), i maestri di sci (40 milioni di euro) e le imprese turistiche (230 milioni di euro).

 

proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e ulteriori interventi fiscali di agevolazione (articoli 4 e 5)

Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 (anziché dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere, quindi, eseguiti in unica soluzione entro sessanta giorni dal nuovo termine del periodo di sospensione.

Viene prevista una nuova proroga dei termini relativi al pagamento delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”). Le definizioni agevolate mantengono la propria efficacia qualora il versamento delle rate, scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti entro il 31 luglio 2021, venga effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2020;

- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio del 2021.

Con riferimento ai predetti versamenti, non si verifica l’inefficacia della definizione agevolata se il versamento è effettuato entro 5 giorni dalla scadenza della rata.

Sono automaticamente annullati i debiti fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Per gli operatori che hanno subito una riduzione superiore del 30% del volume di affari nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

 

riduzione degli oneri delle bollette elettriche (articolo 6, comma da 1 a 4)

Sono previste misure volte alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le micro e piccole imprese.

In particolare, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 viene affidato all’Arera il compito di disporre, con proprio provvedimento, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Viene inoltre disposto che la rideterminazione delle tariffe venga realizzata in modo che:

- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

 

esonero Canone Rai 2021(articolo 6, commi 5 e 6)

Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono integralmente esonerate dal versamento del canone speciale RAI.

Viene pertanto incrementata al 100% la percentuale di esonero, che in una prima fase era stata fissata al 30%.

Per coloro che hanno versato il canone prima dell’entrata in vigore del decreto è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 100% dell’importo versato.

 

sostegno per il sistema termale nazionale (articolo 6 quater)

Viene disposta una integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno termale, istituito dal decreto legge “agosto” n. 104 del 2020 al fine di sostenere il sistema termale nazionale e così mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

esonero prima rata IMU (articolo 6 sexies)

L’esonero dalla prima rata IMU per l’anno 2021, già riconosciuto a tutte le strutture ricettive e agli stabilimenti termali e balneari indipendentemente dalla perdita di fatturato a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, è stato esteso a tutti i soggetti titolari di partita IVA che usufruisco del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 della legge in esame (a condizione quindi che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019) per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

La disposizione consente quindi di usufruire del beneficio anche alle attività svolte in immobili non classificati D2, a condizione che risulti la perdita di fatturato che consente di ottenere il contributo a fondo perduto.

La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche

 

rinegoziazione delle locazioni commerciali (articolo 6 novies)

La norma è volta a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

 

alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 (articolo 21)

Vengono prorogate sino al 31 maggio 2021 le disposizioni che consentono alle regioni e alle province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2.

I cosiddetti Covid hotel potranno essere utilizzati anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19.

Il coinvolgimento delle strutture alberghiere, oltre a contribuire alla capillarizzazione della rete dei centri di somministrazione, potrà consentire di alleggerire la pressione sugli impianti già impiegati nell'attività vaccinale.

Le aziende sanitarie competenti per territorio valuteranno la sussistenza dei requisiti necessari e la compatibilità con la possibile presenza di persone in isolamento.

 

fondo per il sostegno alle città d’arte e ai borghi (articolo 23 ter)

Viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.

Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, verranno definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse, sulla base della qualità dei progetti presentati.

 

imposta di soggiorno (articolo 25)

È istituito un fondo, con dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno.

Si stabilisce inoltre che la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno riscossa nell'anno di imposta 2020 sarà presentata unitamente a quella relativa all'anno d'imposta 2021. Si tratta della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo n. 23 del 2011, istituita dal decreto "rilancio", da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (articolo 26)

È istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo di 220 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il Fondo sarà ripartito tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 20 giugno prossimo.

 

contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19 (articolo 27)

La norma procede alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario di un contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, destinato al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive statali e regionali adottate per far fronte all'emergenza COVID-19.

 

credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi e degli stabilimenti termali (articolo 28 comma 1 bis)

Viene aggiornata la disciplina del credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere e degli stabilimenti termali.

Sino ad oggi, il credito d'imposta è stato riconosciuto nel rispetto dei limiti agli aiuti "de minimis". Si rammenta che l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un’impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

Si prevede ora che il credito d’imposta sia concesso entro i limiti (più ampi) previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del Temporary Framework e successive modificazioni.

 

occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi (articolo 30, comma 1, lettere a) e b)

Con riferimento alle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, è prevista la proroga dell’esonero, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (cd. “Canone Unico”).

L’agevolazione si applica alle seguenti tipologie di esercizi:

  • esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • esercizi per la somministrazione di bevande, con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Vengono prorogate, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, le misure di semplificazione vigenti a sostegno dei pubblici esercizi relative alle richieste di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse. Inoltre, per il medesimo periodo, vengono prorogate le misure di semplificazione in materia di posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all’attività di pubblico esercizio (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, eccetera).

 

validità dei voucher (articolo 30 comma 4 bis)

La durata della validità dei voucher già rilasciati ai sensi dell’articolo 88 bis del decreto-legge “cura Italia” n. 18 del 2020, fissata in 18 mesi, viene portata a 24 mesi. Pertanto i voucher già emessi, anche se riportanti un termine di validità di 12 o di 18 mesi, hanno validità di 24 mesi dalla data di emissione. In ogni caso, decorsi 24 mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi, la struttura ricettiva dovrà rimborsare, entro 14 giorni dalla scadenza, l’importo versato.

Nel caso in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato da una agenzia di viaggio, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima.

 

misure in materia di TARI (articolo 30, comma 5)

Viene disposta la proroga al 30 settembre 2021 del termine di approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva. La proroga in oggetto ha effetto anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

In relazione alla possibilità introdotta dall’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2020, che consente alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, viene precisato che tale scelta – che determina l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti – deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, anziché entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

 

sostegno alle grandi imprese (articolo 37)

Per sostenere le grandi imprese che sono entrate in difficoltà finanziaria a causa della pandemia da Covid-19, viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo con dotazione da 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Il fondo, che opererà sulla base dei limiti e delle condizioni previste nel Temporary Framework (Quadro temporaneo degli aiuti di stato), sarà utilizzato per concedere alle grandi imprese finanziamenti da restituire in massimo 5 anni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà criteri, modalità e condizioni di attuazione, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

 

materiale vegetale spiaggiato (articolo 39 quater)

La posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, è esclusa dall’applicazione della parte quarta del codice dell’ambiente concernente i rifiuti.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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