Le Terme Tettuccio

Il Golf 18 buche
Montecatini Alto
Lo stabilimento Tettuccio
Uto Ughi a Estate Regina
Ippodromo Sesana
Miss Italia a Montecatini Terme
Montecatini Alto
Natale su Viale Verdi
Parco Termale
  • Le Terme Tettuccio
  • Il Golf 18 buche
  • Montecatini Alto
  • Lo stabilimento Tettuccio
  • Uto Ughi a Estate Regina
  • Ippodromo Sesana
  • Miss Italia a Montecatini Terme
  • Montecatini Alto
  • Natale su Viale Verdi
  • Parco Termale

decreto sostegni – conversione – provvedimenti di carattere giuslavoristico e previdenziale – legge 21 maggio 2021, n. 69 (Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, n. 120, suppl. ord. n. 21)

È stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni). Il provvedimento, che reca “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”, apporta alcune modifiche al decreto sostegni, che hanno efficacia dal 22 maggio 2021. Di seguito si riassumono gli aspetti di carattere giuslavoristico e previdenziale di più immediato interesse delle disposizioni richiamate.

 

fondo autonomi e professionisti (articolo 3)

La disposizione in esame, che non è stata modificata in sede di conversione, dispone l’incremento, da 1.000 a 2.500 milioni di euro per l’anno 2021, del “Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti”, istituito dall’articolo1, comma 20, della legge n.178 del 2020, e riconosciuto nei limiti della normativa europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Beneficiari della disposizione sono i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS o alle casse di previdenza obbligatoria, nonché i soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), tra le quali rientra la gestione degli esercenti attività commerciali. L’accesso a tale esenzione è subordinato alla percezione, nel periodo di imposta 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e al calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

I criteri e le modalità applicative per la concessione parziale o totale dell’esonero in questione sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

misure per l’incentivazione del welfare aziendale (articolo 6-quinquies)

Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter di conversione, viene prorogata al 2021 la misura di incentivazione di welfare aziendale, introdotta dall’articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) che incrementa - da 258,23 a 516,46 euro - l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

 

nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (articolo 8)

La disposizione, integrata in sede parlamentare con i commi 2-bis, 3-bis e 3-ter, prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere:

-       il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;

-       l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (ASO) e il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD) per una durata massima di ventotto settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Il nuovo comma 2-bis prevede che i predetti trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che hanno integralmente fruito le integrazioni salariali previste dall’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Questa previsione consente di colmare la “scopertura” verificatasi dal 26 marzo al 31 marzo 2021 per quelle imprese che hanno utilizzato senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2021 l’intero periodo di dodici settimane di integrazione previsto dalla legge n. 178.

Le istanze di trattamento e la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione da parte dell’INPS avviene unicamente tramite un nuovo flusso telematico denominato “UniEmens CIG”. Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto sostegni (23 marzo 2021).

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, se tale data è posteriore a quella ordinaria che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Decorsi tali termini, il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro.

Con l’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter, i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti e dei dati necessari per il pagamento e saldo, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS sia con pagamento anticipato da parte del datore di lavoro (articolo 7, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148).

La norma conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021, nonché le sospensioni delle procedure pendenti (articoli 4, 5 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223) avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. In caso di ricorso ai trattamenti di ASO o CIGD dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il divieto di licenziamento si prolunga per l’intero periodo di possibile fruizione dei predetti trattamenti.

Il divieto di licenziamento non si applica:

-       nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 Codice civile;

-       nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;

-       nei licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (articolo 10)

La disposizione in argomento, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede la concessione di un’indennità a favore dei lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

 

lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 (comma 1)

La norma riconosce l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità, pari 2.400 euro, in favore dei beneficiari dell’indennità disciplinata dal decreto ristori per i dipendenti stagionali, dei dipendenti a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19 e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

 

dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva - di ammontare pari a 2.400 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. L’erogazione di tale indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, allo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel suddetto periodo e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto sostegni (23 marzo 2021).

 

dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5)

La norma in esame dispone l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva - pari a 2.400 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che risultino cumulativamente:

-       titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-       titolari, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-       non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente al 23 marzo 2021.

 

lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19 (commi 3 e 4)

Viene disposta la concessione di un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

-       lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo;

-       lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;

-       lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021. I lavoratori in argomento, in relazione a tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla gestione separata INPS, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, alla data di presentazione della domanda, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione di quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.

 

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (comma 6)

Viene riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati a tale Fondo - dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro – purché non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. L’indennità onnicomprensiva in argomento è, altresì, riconosciuta a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.

 

erogazione delle indennità (commi 7 e 8)

Tutte le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro mentre risultano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

È fissato al 30 aprile 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso - secondo il modello e le modalità che saranno stabilite dall’INPS - alle indennità disciplinate ai commi 2, 3, 5 e 6 dell’articolo in commento, riguardanti quindi i dipendenti stagionali, i lavoratori in somministrazione e a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19 nonché i lavoratori dello spettacolo. L’erogazione delle indennità è effettuata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, il cui rispetto viene monitorato dall’istituto che, in caso di scostamenti dal limite, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

 

sostegno ai genitori con figli disabili (articolo 13-bis)

La norma in argomento, introdotta in sede di conversione, estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili, pari a 500 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, attualmente previsto in favore delle sole madri (articolo 1, comma 365, legge n.178 del 2020) ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi disabilità non inferiore al 60%.

 

misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (articolo 15)

La disposizione proroga fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.

La modifica, apportata in sede di conversione, elimina eventuali dubbi interpretativi sulla determinazione del periodo di comporto chiarendo che, i predetti periodi di assenza, non sono computabili ai fini del periodo di comporto dal 17 marzo 2020.

Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, i periodi di assenza non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento.

La lettera b) del comma 1 proroga, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni) al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 481, della legge n.178 del 2020 ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

 

disposizioni in materia di NASpI (articolo 16)

A decorrere dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni) e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità di disoccupazione NASpI è riconosciuta anche in assenza del requisito dei trenta giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione. La disposizione non ha subìto modifiche sostanziali in sede di conversione.

 

proroga o rinnovo dei contratti a termine (articolo 17)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, interviene in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità) prorogando al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di ventiquattro mesi. Al comma 2 viene specificato che le deroghe hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto sostegni (23 marzo 2021) e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

 

misure a tutela delle persone con disabilità (articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis)

Con la disposizione in esame viene istituito il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2021, per l’attuazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. L’individuazione degli interventi nonché la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro.

Al comma 2-bis, inserito in sede di conversione, vengono specificati gli ambiti di intervento per l’utilizzo delle risorse, ossia promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive, e inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


Ritorna
 
 

ACCESSO RISERVATO AI SOCI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome utente:

Password :


Inserite il testo visualizzato nell'immagine:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Non hai un account?

 
 

ANTEPRIMA FEDERALBERGHI

27/03/2024

È stato approvato il decreto-legge Pnrr, che introduce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Il Piano mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.

18/03/2024

È stato approvato il decreto-legge Pnrr, che introduce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

18/03/2024

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che apre lo sportello “bonus colonnine per imprese e professionisti”, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

18/03/2024

L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni sulle novità fiscali previste dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto anticipi riguardanti, tra gli altri, il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistiche, ricettive e termali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

08/03/2024

Riepiloghiamo, di seguito, i più recenti sviluppi in materia di licenze per diritti d’autore.

L’articolo 20 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha disciplinato i criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore prevedendo che:

08/03/2024

È entrato in vigore il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto “Milleproroghe” .

Di seguito le principali previsioni di più immediato interesse per le imprese.

SERVIZIO NEWSLETTERS

resta sempre aggiornato...
iscriviti alle newsletters!

 
 

I NOSTRI PARTNERS