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emergenza coronavirus – nuove misure di contenimento – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Covid-19, applicabili dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021.

Le misure di contenimento sono differenziate in base alle fasce di rischio, bianca, gialla, arancione e rossa.

Di seguito, si riepilogano le misure di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.

 

misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (capo I, articoli 1 - 6)

misure relative agli spostamenti (articolo 2)

Come stabilito dal decreto-legge n. 15 del 2021, fino al 27 marzo 2021 sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (articolo 4)

Tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, di cui all'allegato 12.

misure di informazione e prevenzione (articolo 5)

È raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19; i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali.

 

misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca (capo II, articolo 7)

Nelle regioni in fascia bianca cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività previste per le regioni in fascia gialla, ferme restando le misure generali anti contagio nonché il rispetto degli specifici protocolli. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, compresa la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

 

misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla (capo III, articoli 8- 32)

spostamenti (articolo 9)

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti (articolo 11)

Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

convegni, cerimonie pubbliche e riunioni (articolo 13)

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Secondo il Ministero dell’Interno, la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, eccetera.

musei, istituti e luoghi della cultura (articolo 14)

I musei e le mostre sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

spettacoli aperti al pubblico (articolo 15)

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, nel rispetto delle indicazioni di cui agli allegati 26 e 27, nonché di specifici protocolli.

centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere (articolo 16)

Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

 attività motoria e attività sportiva (articolo 17)

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le specifiche linee guida, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Sono consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

impianti nei comprensori sciistici (articolo 19)

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento (articolo 20)

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

viaggi di istruzione (articolo 22)

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

corsi di formazione (articolo 25)

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

attività commerciali (articolo 26)

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto degli specifici protocolli, e comunque in coerenza con i criteri e le misure di cui agli allegati 10 e 11.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

attività dei servizi di ristorazione (articolo 27)

Nel rispetto degli specifici protocolli, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Le attività di ristorazione sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

attività delle strutture ricettive (articolo 28)

Per le strutture ricettive si conferma che le attività devono essere esercitate assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto degli specifici protocolli (cfr. allegati 9 e 10), idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

attività inerenti ai servizi alla persona (articolo 29)

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e nel rispetto di specifici protocolli (cfr. allegati 9 e 10).

 

misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione (capo IV, articoli 33 – 37)

disposizioni applicabili in zona arancione (articolo 34)

Oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, nelle zone arancioni si applicano le misure previste per le zone gialle (capo III), nonché quelle più rigorose previste dal capo IV, di seguito sintetizzate.

spostamenti in zona arancione (articolo 35)

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (articolo 36)

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

attività dei servizi di ristorazione (articolo 37)

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

 

misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa (capo V, articoli 38 – 48)

disposizioni applicabili in zona rossa (articolo 39)

Oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, nelle zone rosse si applicano le misure previste per le zone gialle (capo III), nonché quelle più rigorose previste dal capo V, di seguito sintetizzate.

misure relative agli spostamenti in zona rossa (articolo 40)

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

attività motoria e attività sportiva (articolo 41)

Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Sono sospese anche attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (articolo 42)

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

 

attività commerciali (articolo 45)

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi previste dall’articolo 26, comma 2.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

attività dei servizi di ristorazione (articolo 46)

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

attività inerenti servizi alla persona (articolo 47)

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 (nel quale non sono stati ricompresi i barbieri e parrucchieri, che dovranno quindi sospendere l’attività).

 

Distinti saluti

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

DPCM


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