coronavirus – credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1098 e 1099, legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha modificato i termini per l’utilizzabilità e la cedibilità del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 “rilancio”. Il credito di imposta diventa utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 anziché per tutto l’anno 2021. I soggetti beneficiari del credito d’imposta potranno optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.
In attuazione di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2021, l’Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento per apportare le necessarie modifiche a quanto disposto dal precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con il provvedimento medesimo.
Si ricorda che il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto Rilancio, è riconosciuto a favore degli operatori con attività aperte al pubblico (tra cui le attività ricettive), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus. L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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