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esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - ulteriori chiarimenti – INPS, messaggio 21 dicembre 2020, n. 4781

L'INPS ha fornito ulteriori indicazioni (allegate) in merito alla trasmissione UniEmens dei dati relativi all'esonero contributivo per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31 dicembre 2020. L'esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020, con trasmissione UniEmens entro il 31 gennaio 2021.

Per fruire dell'esonero contributivo le aziende devono inoltrare all'istituto, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", l'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020", nella quale dovranno essere dichiarate le ore di CIG fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola, la retribuzione globale a loro spettante se avessero lavorato, la contribuzione a carico del datore di lavoro e l'importo dell'esonero.

L'esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.

L'esonero può essere fruito per l'intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell'intero importo dell'esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse, sempre tenendo conto del limite dei quattro mesi e avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig. La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione con altre partite a debito dell'azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di "Dichiarazione Compensazione" o "Rimb-cont".

L'istituto precisa che il calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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