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sospensione dei versamenti contributivi – articolo 2, decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. ristori-quater) – INPS, circolare 14 dicembre 2020, n. 145

L’articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

Con la nota allegata l’INPS ha fornito indicazioni di carattere generale relative alle misure in questione, riservandosi di fornire con successivo messaggio le istruzioni operative con riferimento alle diverse gestioni interessate.

 

sospensione dei versamenti ex articolo 2, commi 1 e 2

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020, prevede che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in  vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.

Il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che i versamenti in questione sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Ai fini della corretta fruizione dell’agevolazione, l’istituto fa presente che comunicherà all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.

 

sospensione dei versamenti contributivi ex articolo 2, comma 3

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2020 estende la sospensione dei  termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi ai versamenti dei  contributi previdenziali e assistenziali - a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato sopra evidenziati – ai seguenti soggetti:

  1. soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020 (cfr. all. 1 nota INPS);
  2. soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (cfr. all. 2 nota INPS) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. zone arancioni e rosse);
  3. soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149 del 2020 (cfr. all. 3 nota INPS) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. zone rosse);
  4. soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di  tour operator (cfr. all. 4 nota INPS) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. zone rosse).

Le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali individuate alle lettere B, C e D sopra descritte, in  relazione ai relativi dipendenti  che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in questione.

Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del Ministro della salute, come segue:

zone arancioni

Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia

zone rosse

Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano

Le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle regioni e delle province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.

 

disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti contributivi

Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 157 non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.

L’istituto ribadisce altresì che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), ovvero all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto), dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia), 8 aprile 2020, n. 23 e n. 34 del 2020.

Analogamente, le previsioni contenute nel disposto di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 157 non operano rispetto al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 dall’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.

Per quanto riguarda il versamento della quota a carico dei lavoratori, confermando l’orientamento espresso in precedenza (cfr. nostra circolare n. 174 del 2020), l’istituto ha espresso l’avviso che sia ricompresa nella sospensione.

 

modalità di recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L’istituto precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Da ultimo la nota sottolinea che, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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