cessione del credito di imposta per attività in locazione o affitto di azienda – estensione operata dal decreto legge “agosto” 14 agosto 2020 n. 104 – provvedimento Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2020
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 14 dicembre 2020, ha emanato le istruzioni operative che consentono operativamente la cessione del credito di imposta sui canoni di locazione o affitto d’azienda, esteso fino a dicembre dal decreto “agosto”.
La comunicazione della cessione del credito di imposta deve avvenire esclusivamente attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità. La comunicazione della cessione del credito di imposta potrà essere inviata entro il 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi.
Si ricorda che l’articolo 77 del decreto “agosto” ha riconosciuto per un ulteriore mese il credito d’imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell’immobile in cui si svolge l’attività, che l’articolo 28 del decreto “rilancio” aveva previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture turistico ricettive con attività stagionale per i mesi di aprile, maggio e giugno. Durante la conversione in legge, il Parlamento ha previsto che, per le sole imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta spetta fino al 31 dicembre 2020.
L’estensione della misura era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di stato (ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE) che è stata rilasciata con la decisione pubblicata il 13 novembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 386.
Con il decreto “ristori”, la possibilità di fruire del credito d’imposta è stata estesa anche ad altre imprese danneggiate dalla pandemia per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Si ricorda infine che il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda spetta a condizione che il beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Il credito è pari al 60% del canone di locazione e, per le strutture ricettive, al 50% del canone di affitto d’azienda. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile ed uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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