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emergenza coronavirus – nuove misure di contenimento – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 – Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2020 n. 301

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un decreto che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Covid-19, applicabili dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Le misure di contenimento sono differenziate in base a tre fasce di rischio. Sono stabilite misure comuni per tutto il territorio nazionale (fascia gialla), e misure ulteriori per le Regioni che presentano un maggior rischio (fascia arancione o rossa). Le Regioni con più alto rischio, calcolato secondo 21 diversi parametri, sono inserite nella fascia arancione o rossa con ordinanza del Ministro della salute assunta di concerto con i Presidenti delle Regioni interessate. Il decreto conferma la validità delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 fino alla data di adozione di una nuova ordinanza, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.

Di seguito, si riepilogano le misure di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.

 

Misure valide per tutto il territorio nazionale(articolo 1)

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 3).

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti (comma 4).

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (comma 5).

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 6).

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (comma 10 lettera c).

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. Si conferma la chiusura dei centri culturali, sociali e ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con gli specifici protocolli, senza però la possibilità di utilizzare gli spogliatoi interni a detti circoli. Sono inoltre consentite le attività dei centri di riabilitazione (comma 10 lettera f).

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (comma 10 lettera l).

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (comma 10 lettera m).

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Restano vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Rimane anche il divieto di organizzare sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi (comma 10 lettera n).

Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (comma 10 lettera o).

Restano sospese le mostre e i musei (comma 10 lettera r).

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, tranne alcune specifiche deroghe (ad esempio i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, nel rispetto degli specifici protocolli) (comma 10 lettera s).

Rimangono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate (comma 10 lettera t).

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00 (comma 10 lettera ff).

Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) solo dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta fermo il rispetto del distanziamento e degli specifici protocolli (comma 10 lettera gg).

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto degli specifici protocolli (comma 10 lettera ii).

Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (comma 10 lettera oo).

Per le strutture ricettive si conferma che le attività devono essere esercitate assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto degli specifici protocolli (cfr. allegati 9 e 10), idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. (comma 10 lettera pp).

Sono altresì confermate e restano in vigore le restrizioni all’ingresso in Italia da alcuni paesi a rischio, con obbligo di tampone e/o quarantena, salvo specifiche deroghe. A decorrere dal 10 dicembre 2020, viene incrementato l’elenco dei paesi di provenienza considerati a “rischio”, per i quali è previsto l’obbligo di quarantena (articoli 6, 7 e 8 e allegato 20).

 

Ulteriori misure valide per i territori caratterizzati da uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” (fascia arancione)

I territori interessati da ulteriori restrizioni sono individuati con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici. Le ulteriori misure di contenimento previste dall’articolo 2 del dpcm in oggetto sono obbligatorie nei territori interessati dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche ordinanze. L’ordinanza del Ministro della salute può prevedere, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure previste dal comma 4 dell’articolo 2 del dpcm.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Si evidenzia che, in relazione alla cosiddetta fascia arancione, le faq pubblicate dal Governo relative al precedente dpcm, di analogo contenuto, contemplano una deroga per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

 

Ulteriori misure valide per i territori caratterizzati da uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (fascia rossa)

I territori interessati dalle massime restrizioni sono individuati con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici. Le ulteriori misure di contenimento previste dall’articolo 3 del dpcm in oggetto sono obbligatorie nei territori interessati dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche ordinanze. L’ordinanza del Ministro della salute può prevedere, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure previste dal comma 4 dell’articolo 3 del dpcm.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del dpcm, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. dd). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Si evidenzia che, in relazione alla cosiddetta fascia rossa, le faq pubblicate dal Governo relative al precedente dpcm, di analogo contenuto, contemplano una deroga per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

Le attività nei circoli sportivi, anche all’aperto, sono sospese.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24. Barbieri e parrucchieri potranno continuare l’attività nel rispetto degli specifici protocolli.

 

Distinti saluti

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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