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esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – articolo 3, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INPS, messaggio 13 novembre 2020, n. 4254

L’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Attesa la particolare natura del provvedimento, il comma 5 dell’articolo 3 in esame specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Al riguardo, il Ministero del lavoro ha provveduto a notificare alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e l’aiuto in questione è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

In seguito all’approvazione della misura da parte della Commissione, l’INPS ha fornito le indicazioni operative (allegate) per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

-       le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

-       la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

-       la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

-       l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della struttura territorialmente competente, una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’istituto precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

La nota evidenzia, al riguardo, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

L’istituto fa altresì presente che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19, salvo il caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.

 

istruzioni operative

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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