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sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – articolo 13, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; articolo 11, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 – INPS, circolare 12 novembre 2020, n. 128

L’INPS ha diramato le prime indicazioni relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dall’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto ristori) e dall’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto ristori-bis), facendo riserva di fornire le istruzioni operative con un successivo messaggio. Di seguito si riassume il contenuto della nota diramata dall’istituto (allegata).

 

sospensione dei versamenti contributivi

L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come specificato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS. La sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

In risposta a una richiesta di chiarimenti formulata da Federalberghi, la Direzione generale dell’istituto ha chiarito che: << che la sospensione dei versamenti è riferita alle scadenze ricadenti nel mese di novembre e quindi anche alla scadenza del 16 novembre, contribuzione riferita alla competenza del mese di ottobre>> ed << è riferita esclusivamente ai lavoratori dipendenti>>.

La sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23 e n. 34 del 2020.

 

soggetti interessati alla sospensione contributiva

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della sospensione contributiva in argomento, nel fornire le indicazioni sotto riportate l’istituto evidenzia che, per espressa previsione normativa, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione verranno comunicati all’INPS a cura dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.

 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 137 del 2020, così come precisato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020, sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 i datori di lavoro che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 149. Si ricorda che tra tali attività rientra quella alberghiera.

Con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020, l’INPS ha anticipato per le vie brevi l’intenzione di modificare le indicazioni fornite con la circolare in esame. Si fa riserva, pertanto, di una ulteriore comunicazione sullo specifico argomento all’atto dell’emanazione delle nuove istruzioni.

 

contribuzione sospesa da versare al Fondo di tesoreria

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

 

modalità di recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

L’istituto ricorda infine che, in coerenza con l’impianto normativo disciplinante le sospensioni dei versamenti contributivi connessi, da ultimo, all’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche nella fattispecie in esame non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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