Ordinanza regionale n.104 del 9 novembre 2020 - Messa a disposizione di posti letto a favore delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione Toscana da parte delle strutture private accreditate e non
Il protrarsi della situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID19 ha imposto la Regione Toscana ad assumere con urgenza ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, attraverso l’individuazione di ulteriori misure urgenti per la durata dello stato di emergenza considerato che lo scenario pandemico attuale richiede la definizione e l’attuazione di un piano di intervento che possa consentire di gestire l’incremento di ricoveri di pazienti acuti mediante il potenziamento delle risposte esistenti e che tale aumento della capacità si dovrà sviluppare anche attraverso il potenziamento della capacità di risposta nell’ambito delle strutture esistenti pubbliche e private.
La Regione Toscana pertanto informa che lo stato previsionale desunto dalle stime del 17 ottobre u.s. fornite da ARS sull’andamento dei ricoveri evidenzia un andamento esponenziale dell’incremento dei ricoveri con conseguente saturazione dei posti letto disponibili entro un orizzonte temporale di un mese; evidenzia la criticità legata alla carenza di posti letto, in particolare nell’Area Vasta Centro come relazionato dal Direttore Generale dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
La Regione Toscana ha pertanto diramato l’ordinanza n.104 del 9 novembre, ordinando alle Aziende Sanitarie Locali di individuare le strutture accreditate e non, il personale sanitario, i locali e le apparecchiature delle stesse e di disporre, sulla base di tale individuazione, la relativa richiesta di messa a disposizione, premettendo che la messa a disposizione delle strutture potrà essere ristorata in base a quanto disposto dall’articolo 6 comma 4 del D.L.18/2020 (1) con la corresponsione di equo indennizzo, oppure attraverso la stipula di contratti con le strutture interessate ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 2 del le strutture interessate ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e 2 del medesimo Decreto Legge.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria
(1)
4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti,
l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto
del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena
accettata. Tale somma e' liquidata, alla stregua dei valori correnti
di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre
2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a
successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:
a) in caso di requisizione in proprieta', l'indennita' di
requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore;
b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari, per ogni
mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un
sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'.
Pier Luigi Masini
Segretario generale
Allegati:
- Ordinanza n.104 del 9 novembre 2020
Federalberghi Toscana
Unione delle Associazioni Alberghi e Turismo della Toscana/
← Ritorna
Le Terme Tettuccio