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emergenza coronavirus – nuove misure di contenimento – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 - Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n 265.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che aggiorna e proroga sino al 24 novembre 2020 le misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Di seguito, si riepilogano le misure di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (articolo 1, comma 4 del dpcm).

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (articolo 1, comma 5).

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (articolo 1, comma 9, lettera c).

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con gli specifici protocolli. Sono inoltre consentite le attività dei centri di riabilitazione (articolo 1, comma 9, lettera f).

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (articolo 1, comma 9, lettera l).

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (articolo 1, comma 9, lettera m).

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose (articolo 1, comma 9, lettera n). È stata eliminata la possibilità di organizzare feste con il limite di 30 persone.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (articolo 1, comma 9, lettera n).

Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (articolo 1, comma 9, lettera o).

Rimangono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti (articolo 1, comma 9, lettera t).

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta fermo il rispetto del distanziamento e degli specifici protocolli (articolo 1, comma 9, lettera ee).

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto degli specifici protocolli (articolo 1, comma 9, lettera gg).

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (articolo 1, comma 9, lettera mm).

Per le strutture ricettive (articolo 1, comma 9, lettera nn), si conferma che le attività devono essere esercitate assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto degli specifici protocolli (cfr. allegato 9), idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Sono altresì confermate e restano in vigore le restrizioni all’ingresso in Italia da alcuni paesi a rischio, con obbligo di tampone e/o quarantena, salvo specifiche deroghe (commi 7 e 8 dell’articolo 6).

In considerazione dei quesiti pervenuti, facendo riserva di approfondire il contenuto del provvedimento alla luce degli obiettivi che il Governo intende perseguire, si forniscono le seguenti indicazioni:

-      salvo nuove indicazioni del Ministero dell’Interno, devono ritenersi ancora consentite le riunioni organizzate da privati all’interno delle strutture ricettive, non aperte alla stampa, la cui partecipazione è limitata ai soggetti invitati dall’organizzatore, fermo restando il rispetto degli specifici protocolli del 2020); occorre peraltro evidenziare che, rispetto al precedente dpcm, il rinnovo della raccomandazione a svolgere le riunioni private in modalità a distanza assume una connotazione più pressante;

-      in relazione all’estensione a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico dell’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, si evidenzia che il nuovo dpcm prevede tale obbligo anche in relazione agli ambienti in cui non si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande; la Federazione ha rielaborato il facsimile di cartello, che si allega;

-      relativamente al limite di quattro persone per il consumo al tavolo nelle attività di ristorazione, salvo che siano tutti conviventi, si ricorda che le linee guida di cui all’allegato 9 del dpcm (pagina 52) prevedono che i tavoli siano disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Anche alla luce della nuova prescrizione, si conferma che il gestore del locale non ha l’obbligo di accertare, né di far dichiarare, lo stato di convivenza dei clienti al fine di derogare al limite di quattro persone per tavolo;

-      si ritiene che i ristoranti esterni convenzionati con le strutture ricettive possano continuare a somministrare pasti ai clienti alloggiati nelle predette strutture anche oltre l’orario di chiusura al pubblico, sempreché possa essere documentata l’esistenza di un accordo di prestazione di servizi in base al quale viene fornito il servizio di ristorazione ai clienti della struttura ricettiva che esibiscano un voucher o altro documento di legittimazione, senza pagamento diretto da parte del cliente al ristorante. In tal caso, si ritiene che l’attività prestata sia da considerarsi analoga a quella delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, attività consentite dal dpcm (articolo 1, comma 9, lettera ee). Resta ferma la necessità di assicurare il distanziamento, il limite di persone per ciascun tavolo e le altre prescrizioni degli specifici protocolli di sicurezza;

-      le strutture ricettive che non forniscono il servizio di ristorazione possono segnalare ai clienti i bar e i ristoranti ubicati nelle vicinanze dell’albergo che effettuano il servizio di asporto o di consegna a domicilio, eventualmente stipulando convenzioni con tali esercizi; in tali casi, le strutture ricettive potranno altresì valutare la possibilità di consentire ai clienti di utilizzare la sala colazioni per consumare i pasti acquistati da fornitori esterni, nel rispetto del distanziamento, del limite di persone per ciascun tavolo e delle altre prescrizioni degli specifici protocolli di sicurezza. Nel caso in cui il cliente dell’albergo opti per usufruire della consegna a domicilio, occorrerà dedicare particolare attenzione alle modalità di consegna. Ove possibile, è preferibile che gli ospiti attendano ed incontrino i fornitori all’esterno della struttura ricettiva, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e evitando ogni forma di assembramento. Qualora venga consentito ai fornitori esterni di effettuare la consegna dei pasti all’interno del perimetro aziendale, sarà opportuno precludere l’accesso alle camere ed in ogni caso assicurare il rispetto delle specifiche misure di contenimento concernenti l’accesso dei fornitori;

-      anche se interne alle strutture ricettive e usufruibili solo dai clienti alloggiati, riteniamo che - in assenza di un’esplicita previsione - debbano essere sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;

-      restano invece consentite le attività di estetica, quali ad esempio massaggi o altri trattamenti alla persona (attività inerenti ai servizi alla persona);

-      si evidenzia che le schede tecniche contenute nell’allegato 9 al dpcm 24 ottobre contengono indicazioni pressoché identiche in relazione all’accesso agli ambienti caldo umidi ed alle saune nel settore dei servizi alla persona (pagina 60 degli allegati al decreto) e nelle strutture ricettive (pagina 57): in particolare, si prescrive di “inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 gradi centigradi; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna dovrà inoltre essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno."

 

Distinti saluti

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegati

DPCM 24 ottobre 2020

cartello capienza orizzontale 

cartello capienza verticale


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