BONUS VACANZE - UTILIZZO CAVALLO DEL 31 DICEMBRE 2020
Come previsto dalla circolare 18/E 2020 dell'Agenzia delle Entrate, il bonus può essere utilizzato anche per soggiorni che terminano nel 2021, purché almeno un giorno della vacanza ricada nel 2020. La procedura web dell'AE resterà aperta per le strutture ricettive fino al 10 gennaio, pertanto nei casi di soggiorni “a cavallo” il pagamento e l’operazione di conferma dello sconto a sistema dovranno essere effettuati entro tale data.
Per le norme fiscali che regolano le detrazioni spettanti alle persone fisiche (utenti del servizio del bonus vacanze) quello che conta è la data del pagamento (quella dell’effettuazione dell’operazione a sistema). Quindi per poter usufruire della detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi (relativa all’anno di imposta 2020), il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020. I pagamenti successivi a tale data daranno diritto ad indicare la detrazione nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021. Pertanto, al fine di ricomprendere la detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi, si consiglia di utilizzare il bonus entro l’anno in corso, effettuando quindi il pagamento (anche eventualmente di un acconto che sia capiente rispetto al bonus) entro il 31/12/2020.
Per quanto riguarda i fornitori del servizio (strutture ricettive), anche nel caso di operazione e pagamento effettuati nel 2021, il credito d’imposta dovrà essere utilizzato, nel modello F24, indicando quale anno di riferimento sempre il 2020, come precisato nella risoluzione n. 33 del 25/06/2020.
← Ritorna
Le Terme Tettuccio