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Covid-19 - indennità previste dal decreto agosto – indicazioni – INPS, messaggio 27 agosto 2020, n. 3160

L'INPS ha fornito le prime indicazioni (allegate) in merito alle misure e alle indennità Covid-19 previste dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto), in vigore dal 15 agosto 2020, in continuità con le misure previste dai decreti-legge n. 18 (c.d. cura Italia) e n. 34 (c.d. decreto rilancio) del 2020.

 

lavoratori stagionali e somministrati in turismo e stabilimenti termali

L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede una indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.

La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020.

 

lavoratori dipendenti e autonomi

L'articolo 9, commi 2-5, prevede un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro in favore, tra gli altri, dei:

-       lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

-       lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020;

-       lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

-       lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a)    titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b)    titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c)    assenza di titolarità - alla data del 15 agosto 2020 - di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL

L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, siano prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

cumulabilità delle indennità e presentazione della domanda

Con riferimento alle predette indennità, l'articolo 9 del decreto agosto, al comma 6, prevede che le stesse non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto cura Italia (c.d. reddito di ultima istanza). Le suddette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Il successivo comma 7 prevede che le indennità di cui al medesimo articolo 9 non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda. A tal proposito, l'INPS precisa che i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l'istituto procederà d'ufficio all’istruttoria e verifica dei requisiti.

 

termini di decadenza

L'articolo 9, comma 8, prevede che decorsi quindici giorni dalla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia lunedì 31 agosto – primo giorno seguente non festivo - si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del c.d. decreto rilancio, che riguarda:

-       liberi professionisti titolari di partita IVA;

-       collaboratori coordinati e continuativi;

-       lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

-       lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

-       lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

-       lavoratori intermittenti;

-       lavoratori autonomi occasionali;

-       incaricati alle vendite a domicilio;

-       lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

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