fondo di garanzia per le PMI - operazioni di rinegoziazione del debito - articolo 13 comma 1 lettera e) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (dl “liquidità”)
Il Mediocredito Centrale, gestore del fondo di garanzia per le PMI, ha comunicato che, a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea, le modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del decreto liquidità sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del fondo di garanzia.
Nello specifico, si fa riferimento alle coperture rilasciate dal fondo di garanzia per le PMI su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che venga erogato un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Si segnala inoltre che, con riferimento alle modalità con le quali i soggetti richiedenti devono effettuare tali operazioni, con una FAQ pubblicata sul proprio sito, il gestore del fondo ha precisato che “per debito accordato in essere” si intende l’importo del debito residuo.
Si allega infine una Guida operativa concernente le richieste di garanzia (operazioni ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge “liquidità” come convertito in legge 40/2020).
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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