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bonus vacanze - agenzia delle entrate circolare n. 18/E del 3 luglio 2020

Con la circolare n. 18 del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti per la fruizione del “Credito d’imposta Vacanze” .

In particolare, il nuovo documento dell’Amministrazione finanziaria analizza il contenuto dell’articolo 176 del decreto legge “Rilancio”, con cui è stato previsto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast.

Ambito soggettivo di applicazione

La norma prevede che possano beneficiare del credito d’imposta vacanze i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro. La circolare fornisce chiarimenti relativamente al calcolo dell’ISEE e alla definizione di nucleo familiare. Il nucleo familiare avrà diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

Ai fini dell’individuazione delle strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, l’Agenzia delle entrate chiarisce che occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività quali imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast.

Si tratta delle attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO, e la circolare a titolo esemplificativo indica le seguenti voci:

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

- 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

- 55.20.10 Villaggi turistici

- 55.20.20 Ostelli della gioventù

- 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande

55.20.40 Colonie marine e montane

55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze

ii. cottage senza servizi di pulizia

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Per attività agrituristica si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e alle relative norme regionali.

Il fornitore del servizio turistico è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Tale dichiarazione è resa attraverso l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell’agevolazione e per la conferma dell’applicazione dello sconto al cliente.

Sono inclusi tra i soggetti che possono accettare il bonus vacanze coloro che svolgono un’attività ricettiva stagionale.

Sono invece esclusi coloro che svolgono un’attività ricettiva non esercitata abitualmente.

 

Ambito oggettivo di applicazione

Il credito d’imposta vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte delle imprese ricettive dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Pertanto, sulla base della norma, l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

Si precisa, inoltre, che il credito d’imposta vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno - fruito nel periodo 1° luglio -31 dicembre 2020 - e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura ricettiva fornitrice del servizio.

 

Requisiti per ottenere il beneficio e modalità di accesso all’agevolazione

Il credito d’imposta vacanze è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito;

- il totale del corrispettivo deve essere documentato da “fattura elettronica o documento commerciale” e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;

- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.

Ne consegue che anche i forfettari possono applicare lo sconto in commento.

Il credito d’imposta vacanze deve essere utilizzato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e l’Agenzia delle entrate evidenzia che non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno.

Pertanto, nel caso in cui per la prestazione del servizio turistico sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il credito d’imposta vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.

Non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore. Ad esempio, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del credito d’imposta vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da ALFA.

La circolare ribadisce che la norma prevede che la fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il componente del nucleo familiare ISEE che effettua il pagamento può non coincidere con il soggetto che intende fruire del credito d’imposta vacanze, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa. Inoltre, considerato il dato letterale della norma, non è necessario che sia l’intero nucleo a fruire del servizio.

Per espressa previsione di legge, il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Viene chiarito che il codice univoco (o il relativo QR--code) generato dall’applicazione scaricata dal contribuente può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

In tali casi, è necessario che l’intermediario comunichi al fornitore del servizio turistico (che ovviamente deve essersi dichiarato disponibile ad accettare il bonus vacanze e l’intermediazione da parte dell’agenzia di viaggi o tour operator) il codice univoco (o il relativo QR--code), unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all’importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell’inserimento dei predetti dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, l’intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto, nella procedura web nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In entrambi i casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico. Una volta espletata la procedura e ricevuta la conferma dell’esito positivo dell’operazione a sistema, l’operazione non può essere annullata: l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima prevista. L’importo dell’agevolazione non può essere, in nessun caso, oggetto di rimborso nell’ipotesi di mancata fruizione del servizio turistico.

 

Misura del credito

Il credito d’imposta vacanze è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:

- 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;

- 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;

- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

Il credito d’imposta vacanze è fruibile esclusivamente nella misura:

- dell’80%, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;

- del 20%, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Il credito d’imposta vacanze non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero.

Al momento del pagamento a favore del fornitore del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e, da questo momento, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.

Al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato.

 

Modalità di rimborso dello sconto al fornitore

Lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile:

-  esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

- può essere ceduto a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

allegato


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