LEGGE DI MANUTENZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE - NOVITA' PER SOSPENSIONE ATTIVITA' E PISCINE DEGLI ALBERGHI
Con la pubblicazione della Legge Regionale 38/2020, sono state introdotte significative novità per le attività ricettive. Fra queste, segnaliamo:
Art. 29 bis (Durata massima della sospensione dell’attività delle strutture ricettive)
Modifiche al comma 1 degli artt. 35, 52, 62, 68 della l.r. 86/2016.
Dopo il comma 1 viene aggiunto il comma 1bis come segue:
“1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a
quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.”
Art. 50 Classificazione delle piscine
Modifiche al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9
marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), che è sostituito dal seguente:
“2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate”.
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