BONUS VACANZE - agenzia entrate - risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6915 per l’utilizzo in compensazione - tramite il modello F24 - del credito d’imposta spettante alle imprese turistico ricettive, agli agriturismi e ai bed & breakfast in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del bonus vacanze, previsto dal decreto-legge cosiddetto “Rilancio”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo, operativo dal 1° luglio 2020, è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
← Ritorna
Le Terme Tettuccio