Integrazione salariale – esaurimento dei periodi di ricorso
Gli articoli 68 e 70 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. rilancio) hanno esteso il periodo di ricorso all’integrazione salariale (assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) con causale Covid-19 a 18 settimane. L’articolo 80 dello stesso decreto ha disposto la sospensione delle procedure di licenziamento per un periodo di cinque mesi a far data dal 17 marzo 2020.
In relazione alle due disposizioni, Federalberghi ha presentato alcune proposte emendative al disegno di legge di conversione del decreto n. 34, volte ad estendere fino alla fine del 2020 la possibilità di ricorso alle prestazioni di integrazione salariale con causale Covid-19 ed a consentire la sospensione dei rapporti di lavoro senza obbligo di retribuzione in caso di impossibilità di ricorso all’integrazione salariale in vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento.
Nelle more dell’esame del provvedimento, perdurando lo stato di crisi della domanda turistica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, alcune imprese che hanno esaurito le possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 hanno chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale in forma ordinaria.
Nel ritenere possibile l’utilizzo dello strumento, si evidenzia tuttavia che lo stesso non è accessibile ai datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, per i quali è attualmente previsto il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga.
Per chi dovesse fare ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di integrazione salariale, non si può escludere che, in caso di successiva adozione di misure speciali di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica, l’INPS possa consentire – come già avvenuto - ai datori di lavoro che avevano già in corso un’autorizzazione di assegno ordinario o avevano presentato domanda di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.) di ripresentare la domanda con causale Covid-19 anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite (cfr. nostra circolare n. 124 del 2020).
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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