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Decreto rilancio – novità in tema di integrazione salariale - chiarimenti

L’INPS ha fornito, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito internet (https://bit.ly/3h42avl), una sintesi delle novità in tema di integrazione salariale introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. rilancio), facendo riserva di ritornare sull’argomento con una circolare in via di adozione.

Riguardo alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario, la principale novità normativa consiste nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Secondo quanto anticipato dall’istituto, nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del periodo fruito, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza di autocertificazione, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle domande, il decreto-legge n. 34 del 2020 introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in questione (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle nove settimane o per richiedere ulteriori settimane.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Ulteriori novità riguardano la concessione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Viene inserito un termine di invio da parte delle aziende delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell’INPS ai lavoratori sospesi per i quali è stato scelto il pagamento diretto, sia in caso di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. In particolare, per queste domande che hanno richiesto sospensioni nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e siano state già autorizzate, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all'INPS i dati necessari con il modello SR41 entro l’8 giugno prossimo, quale termine ordinatorio. Chiaramente l’adempimento riguarda nel dettaglio il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

Una ulteriore novità di rilievo prevista dal decreto consiste nella previsione che le ulteriori 5 (più 4) settimane di cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime nove settimane esclusivamente alle regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’istituto. Rimane la competenza dei rispettivi fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

comnicato INPS


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