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Indennità Covid-19 - lavoratori intermittenti e occasionali – INPS, circolare 29 maggio 2020, n. 67

L'INPS ha fornito istruzioni (allegate) sulle indennità in favore di alcune categorie di lavoratori (stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo, intermittenti, autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio) introdotte, per il mese di marzo 2020 dal decreto 30 aprile 2020 e prorogate per i mesi di aprile e maggio 2020 dal decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio).

Di seguito si riassumono i contenuti della nota di più diretto interesse per le imprese del settore.

 

lavoratori intermittenti

Sono destinatari della indennità Covid-19 i lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, sia i titolari di rapporto di lavoro con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia titolari di rapporto di lavoro senza obbligo di risposta alla chiamata.

Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 questi lavoratori hanno diritto alla corresponsione di una indennità di 600 euro. La prestazione è erogata dall’INPS.

 

lavoratori autonomi occasionali

I lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, sono titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020, hanno diritto all'indennità Covid-19 dell'importo pari a 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. La prestazione è erogata dall’INPS.

 

presentazione della domanda

La domanda di indennità va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito internet dell'INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono le seguenti:

-       PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);

-       SPID di livello 2 o superiore;

-       Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

-       Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del contact center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio dell’istituto di prossima pubblicazione.

Ai fini della fruizione delle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è sufficiente la presentazione di un'unica domanda per l'indennità spettante in base alla categoria di appartenenza.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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