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Indennità Covid-19 - decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020 – INPS, messaggio 1° giugno 2020, n. 2263

L’INPS comunica di aver completato la prima fase di gestione delle domande relative alle indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di soggetti le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra i quali i lavoratori stagionali del settore turismo.

Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”, sia da parte del patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

 

domande respinte

È stato comunicato, tramite SMS e visualizzabile alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600 euro”, che, non essendo ammesso il ricorso amministrativo, l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria.

L’istituto rimarca che la struttura territoriale può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati. I motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità prevista dalla norma sono i seguenti:

1)    titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;

2)    percezione del reddito/pensione di cittadinanza nel mese di marzo 2020;

3)    titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;

4)    assenza dell’iscrizione alle gestioni autonome, ove richiesta (articolo 28);

5)    assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (articolo 38);

6)    assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29);

7)    assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29).

In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza.

Per alcune delle istanze per le quali sono presenti dati previdenziali alimentati sia dalle gestioni INPS che da enti esterni (come, ad esempio, le Casse previdenziali private) è possibile che, al momento del controllo, il dato rilevato non sia consolidato, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso.

In questi casi, sono stati inviati esiti provvisori di respinta, definiti “preavviso di reiezione”, con cui il cittadino viene informato che la sua domanda non è accoglibile, consentendogli comunque di portare all’attenzione dell’Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l’eventuale accoglimento della domanda stessa.

 

riesame amministrativo

All’interessato è consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.

Viene previsto quindi un termine di venti giorni dal 1° giugno 2020 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.

L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS.

L’istituto fa presente che l’allegazione è prevista soltanto per i c.d. avvisi di reiezione, precisando, tuttavia, che anche nel caso di respinte senza supplemento d’istruttoria è sempre possibile, in virtù del principio di autotutela, approvare la domanda qualora emerga, anche a seguito di documentazione utile prodotta attraverso la casella istituzionale, che il provvedimento di diniego sia errato. Anche in tale caso il termine di allegazione è quello di 20 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.

 

indirizzi amministrativi sui riesami

Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, la Direzione generale dell’istituto ha riassunto le principali istruzioni, suddivise per tipologia di indennità e beneficiari della stessa.

art. 27

cfr. tabella “Verifiche INPS art. 27 indennità gestione separata” (all. 1)

art. 28

la norma prevede che l’erogazione dell'indennità di cui all'articolo 28 avvenga a condizione che i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni speciali autonome dell’AGO. Il requisito deve essere presente per l’intero mese, non rilevando una data di inizio attività in corso del mese, né comunicazioni non tempestive o successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020

art. 29

cfr. tabella “Verifiche INPS art. 29 indennità lavoratore stagionale” (all. 2)

art. 38

cfr. tabella “Verifiche INPS art. 38 indennità lavoratore spettacolo” (all. 3)

 

rinuncia e variazione IBAN

Attraverso la funzione visualizza esiti, secondo il percorso sopra descritto, è possibile anche variare l’IBAN ovvero rinunciare al pagamento del bonus. La rinuncia è intesa come rinuncia definitiva al beneficio e la relativa domanda viene annullata.

Le variazioni possono essere effettuate esclusivamente dal soggetto titolare del PIN attraverso il quale è stata presentata la domanda. Pertanto, se la domanda è stata presentata con PIN del cittadino, l’interessato potrà sia visualizzarla sia variare l’IBAN che rinunciare; se invece la domanda è stata presentata dal Patronato, l’interessato potrà visualizzarla, ma le eventuali variazioni andranno fatte dal Patronato.

Nel caso si intenda rinunciare al bonus per il quale sia stato già disposto il pagamento, il rinunciatario potrà restituire la somma, dando disposizioni al gestore del suo conto di eseguire lo storno del bonifico verso la Banca d’Italia (Banca emittente il bonifico) sull’IBAN IT42E010000323500000000INPS con la necessaria specificazione del CRO dell’originario bonifico, dando comunicazione degli esiti alla Struttura territoriale competente.

 

riesame d’ufficio

Relativamente agli esiti di reiezione, sono stati effettuati alcuni riesami d’ufficio, con riferimento a categorie di lavoratori o condizioni di spettanza, per le quali a seguito di chiarimenti intervenuti si è reso necessario rivedere le modalità di controllo automatico. In particolare, si è proceduto al riesame centralizzato delle domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per i quali l’esito negativo è stato determinato dalla carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens.

Il requisito sarà ora individuato, in alternativa alla denuncia Uniemens, nella comunicazione obbligatoria inviata dal datore di lavoro al momento dell’avvio del rapporto di lavoro (Unilav).

A tal fine verranno prese in considerazione anche le comunicazioni obbligatorie inviate per RETTIFICA dell’informazione di STAGIONALE:SI entro la data del 23 febbraio 2020.

Ulteriore riesame è stato elaborato con riferimento ai titolari di assegno ordinario di invalidità, la cui domanda sia stata respinta per titolarità di pensione nel mese di marzo. A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 34, gli assegni suddetti sono compatibili con le indennità Covid-19 (articoli 75 e 86).

Sono state altresì rielaborate d’ufficio le domande che erano state presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata e per le quali il riesame ha determinato l’accoglimento nella categoria corretta.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

circolare INPS

allegato 2


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