emergenza coronavirus – dpcm 17 maggio 2020 – alleggerimento delle misure di contenimento – Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020
Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 sono state ulteriormente alleggerite le misure di contenimento adottate con il precedente decreto del 26 aprile 2020, ed in attuazione di quanto disposto con il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto.
Al riguardo, evidenziamo quanto segue:
- l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata;
- è prorogata la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (linee guida nell’allegato 9). Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle previste condizioni; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;
- continuano ad essere sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a dopo il 14 giugno ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- continuano ad essere sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che rispettino i protocolli adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha adottato specifiche linee guida il 16 maggio 2020, riportate nell’allegato 17 del decreto (cfr. pagine 106 e 107 dell’allegato). Resta consentita l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto;
- le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che rispettino i protocolli adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei criteri indicati nell’articolo 1, lettera mm) del decreto e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha adottato specifiche linee guida il 16 maggio 2020, riportate nell’allegato 17 del decreto (cfr. pagine 108 e 109 dell’allegato);
- le attività delle strutture ricettive (senza limitazioni basate sui codici Ateco) sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha adottato specifiche linee guida il 16 maggio 2020, riportate nell’allegato 17 del decreto (cfr. pagine 110 e 111 dell’allegato). Nel riservarci di fornire ulteriori indicazioni sull’argomento, alleghiamo una lettera con la quale abbiamo commentato alcune incongruenze che a nostro avviso sono presenti nelle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegati
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURE DELLE ATTIVITA'
← Ritorna
Le Terme Tettuccio