coronavirus - presidio e custodia delle strutture ricettive – comunicazione ai dipendenti
La riduzione della domanda turistica indotta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le limitazioni agli spostamenti introdotte per contrastare la diffusione del contagio hanno indotto numerose aziende a sospendere l’attività di alloggio della clientela nelle strutture alberghiere.
La chiusura al pubblico non fa tuttavia venire meno le esigenze di presidio e tutela delle strutture, che possono essere assicurate attraverso un’adeguata pianificazione delle presenze degli addetti ai servizi necessari. In questi casi, per l’organizzazione della presenza dei lavoratori in azienda il datore di lavoro dovrà tenere in considerazione:
- le limitazioni agli spostamenti delle persone determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle ordinanze locali;
- l’esigenza di rimodulare i turni di lavoro a tutela dei lavoratori, riducendo al massimo la presenza contemporanea di più lavoratori negli stessi ambienti, come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14 marzo 2020;
- il rischio potenziale derivante dall’utilizzo ripetuto dei mezzi pubblici per effettuare il tragitto casa-luogo di lavoro.
Alla luce di quanto sopra riportato, valutati gli ulteriori fattori di rischio specifici connessi con l’attività dell’azienda, può risultare necessario riprogrammare la presenza degli addetti modificandone la turnazione al fine di ridurre gli spostamenti e le problematiche connesse. Per agevolare questo processo gli uffici federali hanno predisposto uno schema di comunicazione destinato ai lavoratori interessati (allegato), che dovrà essere integrato con i dati specifici dell’azienda e del rapporto di lavoro.
In considerazione del fatto che la distribuzione dell’orario adottata può comportare un sostanziale impegno alla reperibilità al di fuori dell’orario di lavoro, l’azienda potrà inoltre valutare inoltre l’erogazione di una specifica indennità.
Si ricorda che per i lavoratori con contratto a tempo parziale, fatto salvo il ricorso alle eventuali clausole elastiche al lavoro supplementare, la modifica della distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata, e che a tal fine è necessario un atto scritto.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
allegato (Dr. Alessandro Massimo Nucara)
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI
PER LA RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DI LAVOR
(integrare e/o correggere a seconda delle esigenze aziendali)
Gentile Sig.ra / Egr. Sig.
…
___________________
s.p.m.
Oggetto: rimodulazione dell’orario di lavoro a tempo pieno.
Con riferimento agli intercorsi colloqui, le comunichiamo che l’azienda ha temporaneamente cessato le attività di alloggio della clientela.
La chiusura al pubblico dell’azienda non fa venire meno le esigenze di presidio e tutela, che saranno assicurate attraverso un’idonea pianificazione delle presenze degli addetti.
In relazione a quanto sopra:
- considerate le limitazioni agli spostamenti delle persone determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 (eventualmente specificare le ulteriori o diverse disposizioni locali);
- considerata l’esigenza di rimodulare i turni di lavoro a tutela dei lavoratori, riducendo al massimo la presenza contemporanea di più lavoratori negli stessi ambienti stante quanto concordato con il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14 marzo 2020;
- valutato il rischio potenziale derivante dall’utilizzo ripetuto dei mezzi pubblici per effettuare il tragitto casa-luogo di lavoro;
- visto quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che consente di derogare alla consecutività delle 11 ore di riposo giornaliere per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità;
- visto altresì quanto disposto dal CCNL Turismo 18 gennaio 2014 all’articolo “Orario medio in regime di flessibilità”;
a partire dal giorno … …. 2020 e fino al giorno …. … 2020, salvo ulteriori necessità, il suo orario settimanale di lavoro è determinato come segue:
nei giorni di …, dalle ore … alle ore …, dalle ore … alle ore …., etc.
Per consentire la fruizione del riposo giornaliero secondo le modalità concordate, nelle giornate di effettiva prestazione l’azienda metterà a sua disposizione un alloggio all’interno della struttura.
Nei giorni di prestazione lavorativa, al di fuori dell’orario di lavoro come sopra individuato, è autorizzata la sua presenza all’interno della struttura. In tali periodi sarà possibile richiedere la sua prestazione in caso di urgenze o prestazioni indifferibili. A fronte di tali prestazioni, sarà disposto il godimento di riposi compensativi, da godere nell’arco della medesima giornata o applicando gli strumenti di flessibilità dell’orario di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva.
Per ragioni di sicurezza, è richiesto di comunicare con almeno 30 minuti di preavviso eventuali suoi movimenti in entrata o in uscita dall’azienda, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
[A fronte della sua disponibilità come sopra definita, e per la durata della stessa, le sarà riconosciuta una indennità giornaliera/mensile pari a …. euro. L’indennità è onnicomprensiva e non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, incluso il trattamento di fine rapporto].
Distinti saluti.
L’Azienda
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