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emergenza coronavirus – possibilità di emettere i voucher – facsimile di diffida agli intermediari.

L’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 estende ai contratti di soggiorno la possibilità di utilizzo del voucher quale alternativa al rimborso, nei casi di impossibilità sopravvenuta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020.

La disposizione consente alle strutture ricettive di rilasciare al cliente un voucher da utilizzare entro 12 mesi dalla sua emanazione, anche nel caso in cui il cliente chieda il rimborso. Il voucher è un riconoscimento di un credito di cui potranno beneficiare i soggetti che hanno prenotato soggiorni, direttamente o tramite agenzia di viaggio o portale di prenotazioni, e che si trovano in una delle condizioni di impossibilità previste dall’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020.

La disposizione è applicabile a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente, o dalla sede dell’agenzia di viaggio o dell’intermediario o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione.

La disposizione è applicabile alle cancellazioni per “impossibilità sopravvenuta” riferite a soggiorni da effettuarsi durante il periodo di validità delle specifiche misure di contenimento. È quindi applicabile anche alle cancellazioni già effettuate, motivate dalla pandemia e dalle restrizioni contenute nei diversi provvedimenti, per le quali la struttura ricettiva non abbia ancora provveduto al rimborso.

La disposizione è contenuta in una norma di applicazione necessaria (ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento europeo n. 593/2008 del 17 giugno 2008). Pertanto, è da considerarsi prevalente anche rispetto a leggi straniere, e ovviamente a pattuizioni diverse, in quanto la sua attuazione è ritenuta cruciale per la salvaguardia del nostro paese.

Le aziende potranno utilizzare il facsimile allegato per diffidare agenzie di viaggi, tour operator, grossisti, portali e altri intermediari, che contestano la applicazione della norma, invitandoli ad astenersi dal rimborsare senza autorizzazione quanto versato dai clienti e dall’addebitare alle aziende le relative somme.

Distinti saluti

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato

 

 

Oggetto: emergenza COVID-19 - diffida ad ottemperare alla norma italiana di applicazione necessaria

Egregi signori,

l’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 estende ai contratti di soggiorno la possibilità di utilizzo del voucher quale alternativa al rimborso, nei casi di impossibilità sopravvenuta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020.

La disposizione consente alle strutture ricettive di rilasciare al cliente che richieda un rimborso, in luogo di una somma di denaro, un voucher da utilizzare entro dodici mesi dalla sua emissione.

Il voucher è un riconoscimento di un credito di cui potranno beneficiare i soggetti che hanno prenotato soggiorni, direttamente o tramite agenzia di viaggio o portale di prenotazioni, e che si trovano in una delle condizioni di impossibilità previste dall’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020.

La disposizione è applicabile a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente, o dalla sede dell’agenzia di viaggio o dell’intermediario o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione.

La disposizione inoltre è applicabile alle cancellazioni per “impossibilità sopravvenuta” riferite a soggiorni da effettuarsi durante il periodo di validità delle specifiche misure di contenimento adottate in Italia ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6.

È quindi applicabile anche alle cancellazioni già effettuate, motivate dalla pandemia e dalle restrizioni contenute nei diversi provvedimenti, per le quali la struttura ricettiva non abbia ancora provveduto al rimborso.

Secondo le disposizioni sopra richiamate, il cliente deve comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle previste situazioni di impossibilità sopravvenuta non oltre 30 giorni dopo la cessazione dell’impedimento, o l’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento. La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Si ricorda inoltre che le disposizioni sopra richiamate costituiscono, ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria. Pertanto sono da considerarsi prevalenti anche rispetto a leggi straniere, e ovviamente a pattuizioni diverse, in quanto la loro attuazione è ritenuta cruciale per la salvaguardia del nostro paese.

Evidenziamo infine che la situazione straordinaria conseguente all’epidemia Covid-19 determina l’insorgere di una causa di forza maggiore che non consente la normale esecuzione di alcune clausole del nostro contratto con la vostra società, incluse quelle che prevedono l’addebito diretto in conto corrente delle commissioni di vostra competenza e l’eventuale rimborso agli ospiti di commissioni, costi, spese e altri importi.

Vi invitiamo pertanto ad astenervi dal rimborsare senza nostra autorizzazione quanto versato dai nostri clienti, diffidandovi dall’addebitarci le relative somme.

Vi invitiamo inoltre a restituire senza indugio quanto già indebitamente addebitato alla nostra azienda.

Distinti saluti.


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