INDENNITA' PER I LAVORATORI AUTONOMI E TITOLARI DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - MODALITA' OPERATIVE
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) ha previsto specifiche indennità per determinate categorie di lavoratori.
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i
partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui
all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23
febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un
trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale
obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un
trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad
esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1°
gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento
alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento
pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17
marzo 2020.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di
interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali
telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande potranno essere presentate all'inps a far data dal 1 aprile.
A tal fine sarà necessario che i singoli contribuenti si dotino di pin dispositivo rilasciato dall’Inps; spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi.
Le domande per usufruire dell’indennità di 600 euro potranno essere tuttavia richieste con modalità semplificata, inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto alla specifica sezione del sito https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
messaggio INPS 1288 INDENNIZZO
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