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Addendum all’accordo per il credito 2019: estensione dell’applicabilità alle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19 – articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18: moratoria straordinaria

Il 7 marzo 2020, l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno siglato una intesa che estende la validità dell’accordo per il credito 2019, relativamente a finanziamenti a micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Si segnala inoltre che sulla materia è intervenuto il decreto-legge cosiddetto “Cura Italia”, introducendo, nello specifico, una moratoria straordinaria dei finanziamenti, che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza.

Di seguito, forniamo una prima illustrazione delle due linee di intervento, con riserva di successivi approfondimenti dopo la conversione in legge del decreto e l’adozione dei relativi provvedimenti attuativi.

 

ACCORDO PER IL CREDITO

Si rammenta, preliminarmente, che l’accordo per il credito 2019, sottoscritto il 15 novembre 2018, prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti all’Accordo stesso di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura “Imprese in Ripresa 2.0”).

 

ambito di applicazione e condizioni generali

Si prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

1 sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;

2 allungare la scadenza dei finanziamenti.

Come già previsto dall'accordo per il credito 2019 - di cui l’addendum siglato nei giorni scorsi è parte integrante - le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa, senza forme di automatismo nella realizzazione della misura. Possono chiederne l'applicazione le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

Le imprese, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Tramite l’addendum del 7 marzo 2020, gli interventi previsti dall'accordo per il credito 2019 - originariamente applicabili ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018 - vengono estesi anche ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione. Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

L’addendum del 7 marzo 2020 prevede che è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali previsti e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

 

Condizioni e modalità di applicazione della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).

Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora:

1 - l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet;

2 - a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dall'Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un'operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.

Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.

Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione.

 

Condizioni e modalità di applicazione dell'allungamento della scadenza dei finanziamenti

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento.

Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima.

In caso di allungamento, l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento.

 

MORATORIA STRAORDINARIA

L’articolo 56 del decreto-legge “Cura Italia” prevede una “moratoria straordinaria” volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta dell’attività connessa con l’epidemia Covid-19.

Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le micro, piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in essere prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

In particolare, viene previsto che:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


 

 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degl altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originariononché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. 8. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:

(i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11.La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12.Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.


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