Istituzione e regolamentazione della TASI – Modifiche introdotte dal Decreto Legge 6.3.2014 n. 16
La Legge di stabilità 2014, nel riordinare la tassazione locale, ha soppresso la TARES, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e istituito due distinti tributi: la TARI “tariffa rifiuti” (vedi nostra circolare n. 65) e la TASI “tariffa servizi indivisibili”, che insieme all’IMU compongono la nuova “imposta unica comunale” (IUC).
Relativamente alla TASI, evidenziamo di seguito i principi fondamentali sui quali poggia la disciplina del nuovo tributo, come recentemente modificato dal DL 6.3.2014 n. 16 (GU n. 54 del 6.3.2014), invitando a seguire i procedimenti di regolamentazione da parte dei comuni, al fine di verificare che siano tenute in debito conto le specifiche peculiarità delle nostre attività.
Soggetti obbligati– La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o possessore, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte è corrisposta dal proprietario o possessore.
Determinazione delle tariffe – La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il comune può elevare l'aliquota fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve superare l'aliquota massima consentita per l'IMU (fissata al 10,6 per mille al 31 dicembre 2013). Per l’anno 2014, il DL 6.3.2014 n. 16 consente ai comuni di superare tali limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che vengano introdotte detrazioni per le abitazioni principali. Per l’anno 2014, pertanto, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU potrà arrivare all’11,4 per mille (10,6 + 0,8 = 11,4 per mille).
Riduzioni e esenzioni – I comuni possono prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. Segnaliamo che il DL n.16/2014 ha soppresso il comma 670 della Legge di stabilità 2014 che prevedeva l’esclusione dalla TASI delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Nel fare riserva di ulteriori comunicazioni sull’iter di conversione in legge del Decreto n.16/2014, inviamo distinti saluti.
Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Massimo Nucara
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