emergenza epidemiologica - indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – articolo 29 decreto-legge 17 marzo 2020 n 18.
L’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per via dell’emergenza COVID -19, ha previsto una specifica indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
La norma prevede, al comma 1, che ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 2, prescrive che l’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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