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misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 - decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 marzo, ha adottato un decreto-legge recante alcune prime misure volte a potenziare il servizio sanitario nazionale e a sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie che devono affrontare la situazione di emergenza connessa al diffondersi del virus Covid-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

-       finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

-       sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

-       supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

-       sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Ulteriori misure, volte a favorire la ripresa economica e a dare ristoro a chi è stato danneggiato dall'emergenza, costituiranno oggetto di successivi provvedimenti.

Con la circolare n. 88 del 2020, abbiamo preannunciato alcuni contenuti del provvedimento, sulla base delle informazioni diramate in conferenza stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da ulteriori informazioni acquisite in via informale.

Di seguito, forniamo un ulteriore riepilogo, basato sul testo ufficiale del provvedimento.

Con successive circolari, illustreremo analiticamente i singoli aspetti di principale interesse per le imprese alberghiere.

 

proroga di termini per il versamento dell’IVA (articolo 61, comma 3)

Per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

 

proroga e rateizzazione del versamento di contributi e ritenute (articolo 61, comma 4)

Per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali sono sospesi, fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

rimessione in termini per i versamenti (articolo 60)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

 

termini relativi alle attività di controllo (articolo 67)

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori e i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

 

sostegno finanziario per micro, piccole e medie imprese (articolo 56)

L’epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Conseguentemente, è compatibile con il mercato interno l’adozione di aiuti concessi dallo Stato, ovvero mediante risorse statali, in deroga alle norme comunitarie sulla concorrenza.

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale delle piccole e medie imprese, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Sono inoltre previste misure di tutela per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti (che non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020) e per i prestiti non rateali (la cui scadenza viene prorogata fino al 30 settembre 2020).

 

fondo di garanzia PMI (articolo 49)

Vengono stanziati 1.500 milioni di euro per potenziare il fondo di garanzia destinato alle piccole e medie imprese. Per un periodo di nove mesi, sono previste deroghe alle norme che regolano l’erogazione delle garanzie.

Per consentire alle piccole e medie imprese che hanno saturato il plafond di ottenere l’intervento del Fondo viene aumentato a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito.

Si prevede, poi, che la garanzia sia concessa a titolo gratuito e venga ammessa anche per le operazioni di rinegoziazione del debito.

 

contratti di soggiorno - rimborsi a mezzo voucher (articolo 88)

Qualora un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l’impossibilità sopravvenuta determinata dall’epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, la struttura ricettiva ha facoltà di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione (cfr. nostra circolare n. 89 del 2020).

 

ospitalità delle persone in sorveglianza sanitaria (articolo 6)

Il decreto disciplina l’eventuale requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Invitiamo a mantenere uno stretto raccordo con le Regioni (e le Aziende Sanitarie Territoriali) e le Prefetture, al fine di definire modalità concordate per l’individuazione delle strutture da porre al servizio di tali esigenze ed il rimborso dei costi che dovranno essere sostenuti dalle strutture che saranno utilizzate per ospitare le persone in quarantena.

Gli uffici della federazione sono a disposizione delle organizzazioni aderenti per fornire la necessaria assistenza.

 

contributi alle imprese per il potenziamento dei presidi sanitari (articolo 43)

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, sono stanziati 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

 

credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

 

fondo integrazione salariale e cassa integrazione in deroga (articoli 19 e 22)

Le aziende turistico-ricettive che occupano mediamente più di cinque lavoratori dipendenti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica (causale “emergenza COVID-19”), possono accedere all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Il datore di lavoro può richiedere che la prestazione venga erogata direttamente dall’INPS al lavoratore.

Con la medesima causale, le aziende turistico-ricettive che occupano fino a 5 dipendenti possono ricorrere alla cassa integrazione in deroga erogata dalle regioni e dalle province autonome. La prestazione viene erogata direttamente dall’INPS al lavoratore.

 

lavoratori autonomi (articolo 28)

Per i lavoratori autonomi è prevista l’erogazione di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

 

lavoratori stagionali (articolo 29)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

 

licenziamenti - sospensione dei termini (articolo 46)

A decorrere dal 17 marzo 2020, è precluso per sessanta giorni l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino alla medesima scadenza (sessanta giorni dal 17 marzo), i datori di lavoro non potranno procedere al licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo.

 

equiparazione della quarantena alla malattia (articolo 26)

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63)

Ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro è riconosciuto un premio pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro durante il mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione del reddito.

 

assemblee delle società (articolo 106)

Le assemblee per l’adozione dei bilanci delle società possono essere convocate entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (anziché entro centoventi giorni).

 

modello unico di dichiarazione ambientale (articolo 113)

E’ prorogato al 30 giugno 2020 (anziché 30 aprile) il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

 

erogazioni liberali (articolo 66)

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica sono deducibili dal reddito d'impresa.

Per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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