MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID-19 - ORDINANZA REGIONE TOSCANA
La regione Toscana, con Ordinanza n. 9 del giorno 8 marzo 2020, ha emanato misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del COVID - 19.
Tali misure prevedono:
1.A chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, è fatto obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio MMG o PLS, altrimenti al numero unico dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00;
2.tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, come di seguito riportato;
a. il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, sulla base delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente:
b. ricevuta la segnalazione, contatta telefonicamente la persona interessata e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione, nonché di declinazione della durata dell’isolamento fiduciario, in ragione della data di ultima esposizione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità, al fine di assicurare la massima adesione;
d. per quanto attiene le misure conseguenti si applicano le previsioni, di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’ordinanza n.6 del 2 marzo;
e. in particolare, le persone sottoposte ad isolamento fiduciario devono attenersi alle seguenti prescrizioni: mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; divieto di contatti sociali; divieto di spostamenti e/o viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi; osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti);
L'ordinanza ha validità 90 dalla data di emissione.
Siamo comunque in attesa di chiarimenti a riguardo, che dovrebbero giungere nella giornata di oggi.
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