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nuove misure sanzionatorie per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare - legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Gazzetta ufficiale 21 febbraio 2014, n. 43

Il Parlamento ha approvato la legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 145 del 2013 (c.d. decreto Destinazione Italia) che ha ridefinito gli importi sanzionatori collegati alle irregolarità in materia di orario di lavoro e di lavoro sommerso (cfr. nostra circolare n. 7 del 2014). Di seguito si riassumono i principali contenuti della nuova normativa.

 

sanzioni in materia di orario di lavoro

L’articolo 14 della legge n. 9 ha raddoppiato gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 23 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto legge n. 145.

L'apparato sanzionatorio disciplinato dall’articolo 18 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003 riguarda le violazioni in materia di durata massima dell’orario settimanale (quarantotto ore medie, compreso il lavoro straordinario, da calcolarsi su un periodo di quattro mesi, che il CCNL Turismo ha elevato a sei) e di riposo settimanale (periodo di ventiquattro ore da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero, da calcolarsi come media in un periodo di quattrodici giorni) ed è articolato secondo scaglioni.

Lo scaglione più basso è riferito al caso in cui la violazione riguardi fino a cinque lavoratori o a due periodi di riferimento, prevedeva una sanzione amministrativa da 100 a 750 euro la quale, per effetto degli aumenti previsti dalla legge n. 9 del 2014, passerà, rispettivamente, a 200 e 1.500 euro.

Al successivo gradino si arriva nel caso in cui la violazione riguardi più di cinque lavoratori ovvero si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento. In questo caso la sanzione amministrativa andava da 400 a 1.500 euro, importi che, raddoppiati, sono oggi pari a 800 e 3.000 euro.

L'ultima fascia punisce le condotte illecite riferite a più di dieci lavoratori ovvero accadute in almeno cinque periodi di riferimento. In tale ultimo caso la sanzione raddoppiata va dai 2.000 ai 10.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, consentito per gli altri scaglioni.

L'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, prevede che “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

Inoltre, come chiarito dal Ministero del lavoro (cfr. nostra circolare n. 95 del 2005) per tutte le violazioni in materia di orario di lavoro e riposo settimanale e giornaliero, non è ammessa la procedura di diffida ex articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Dunque, in caso di violazioni gravi, non trovando applicazione né l’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, né l’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004, la sanzione sarà determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689, che dispone: “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.

Relativamente alle violazioni in materia di riposo giornaliero, il comma 4 dell'articolo 18 bis individua il medesimo articolato sistema sanzionatorio, con tre livelli di gravità della condotta.

Per il primo livello, relativo a violazioni che interessano fino a cinque lavoratori o a due periodi di riferimento, la sanzione raddoppiata andrà da 100 a 300 euro.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa aumentata andrà oggi da 600 a 2.000 euro.

L'ultimo scaglione, previsto per le violazioni relative a più di dieci lavoratori ovvero ad almeno cinque periodi di riferimento, sarà punito con una sanzione amministrativa da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento della misura ridotta.

 

maxi sanzione per lavoro sommerso e sospensione dell’attività

L’articolo 14 della legge n. 9 ha previsto un incremento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto legge n. 12 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima del 22 febbraio 2014, data di entrata in vigore della legge.

Per effetto delle nuove disposizioni, l’importo della maxi sanzione prevista in caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali non sia stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro è fissato da un minimo di 1.950 fino a un massimo di 15.600 euro, mentre la somma maggiorata per ogni giorno di attività "in nero" riferito a ciascun lavoratore è pari a 195 euro.

Anche la fattispecie attenuata, applicabile nei confronti del datore di lavoro che abbia regolarizzato il rapporto di lavoro precedentemente non dichiarato prima dell'accesso ispettivo, viene elevata rispettivamente a 1.300 ed a 10.400 euro, con maggiorazione anche della somma aggiuntiva, per ogni giorno "in nero" riferito a ciascun lavoratore, che da 30 sale a 39 euro.

E’ stato maggiorato del 30% l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari a 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

Sono state maggiorate del 30% (3.250 euro) anche le somme aggiuntive previste nel caso in cui il provvedimento di sospensione sia stato emanato dall'organo di vigilanza delle ASL.

L'impatto degli aumenti sulla disciplina sanzionatoria, è reso ancor più gravoso dal fatto che le violazioni in materia di impiego irregolare di lavoratori subordinati non sono ritenute sanabili, in quanto condotte commissive per le quali l'interesse giuridico, tutelato dall'ordinamento, non risulterebbe più recuperabile. Pertanto non è più ammessa la procedura di diffida ex articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

E’ tuttavia consentito il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

 

 

allegato

 

 

legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

 

Art. 14 (Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare).

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità, di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III, e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;

b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:

1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.


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