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coronavirus – misure urgenti di sostegno per le imprese – Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 (GU n. 53 del 2 marzo 2020)

È stato pubblicato il decreto legge contenente le prime misure urgenti approvate dal Governo per sostenere famiglie, lavoratori e imprese in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Di seguito, le misure di maggiore interesse per la categoria.

 

Sospensione dei pagamenti delle utenze (articolo 4)

Nei soli comuni della cosiddetta “zona rossa” (Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini; Veneto: Vo’), si prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani.

 

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (articolo 5)

Nei soli comuni della cosiddetta “zona rossa”, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. I versamenti suddetti saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati (articolo 6)

Per le sole imprese con sede o unità locali ubicate nei territori della cosiddetta “zona rossa”, beneficiarie di mutui agevolati concessi da Invitalia, è prevista la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di allungare corrispondentemente la durata dei piani di ammortamento.

 

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio (articolo 7)

Nei soli comuni della cosiddetta “zona rossa”, fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini per i versamenti dei diritti camerali e il termine per la corresponsione dei premi assicurativi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

 

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (articolo 8)

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020:

-     i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate in qualità di sostituti d’imposta;

-     i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti predetti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Le ritenute, i contributi previdenziali nonché assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati non sono rimborsabili.

 

Cassa integrazione in deroga (articolo 15)

Il decreto dispone che i datori di lavoro del settore privato con unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.

Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, dovranno inviare la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

 

Indennità lavoratori autonomi (articolo 16)

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché’ alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni facenti parte della “zona rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (articolo 17)

Al di fuori dei casi di cassa integrazione in deroga disciplinati dall’articolo 15 del decreto in esame, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le Regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni e non utilizzate, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

Fondo di garanzia PMI (articolo 25)

Per le sole piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni della cosiddetta “zona rossa”, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 2 marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L’intervento di cui sopra può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse disponibili (50 milioni di euro per il 2020), alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle dei comuni della “zona rossa”, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

 

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici (articolo 28)

Titoli di viaggio - Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio (zone rosse), come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio (zone rosse), come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

I soggetti che si trovano in una delle condizioni sopra elencate, devono comunicare al vettore il ricorrere di una situazione di impossibilità sopravvenuta, entro 30 giorni decorrenti:

  • dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d);
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e);
  • dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f).

Il vettore, entro 15 dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.

Pacchetti turistici - I soggetti che si trovano nelle condizioni di impossibilità sopra elencate, possono esercitare il diritto di recesso (articolo 41 del Codice del turismo) dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio (zone rosse).

In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

In relazione alle ipotesi di cancellazione delle gite scolastiche, nel periodo di vigenza del divieto (dpcm 1° marzo 2020 – sospese fino al 15 marzo 2020), il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

 

Nel fare riserva di tornare sull’argomento, inviamo distinti saluti

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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