circ. 5 Legge di stabilità
La legge 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. legge di stabilità 2014 contiene alcune novità in materia di lavoro.
Di seguito si riassumono talune di maggior interesse per le imprese.
cuneo fiscale (articolo 1, comma 132)
La legge interviene sul cuneo fiscale modificando le deduzioni Irap sul lavoro dipendente.
In particolare, si interviene sul comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevedendo l'introduzione a regime di un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri relativi al costo del lavoro (salari e stipendi, oneri sociali, tfr, etc.) sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente.
Tale deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.
trasformazioni di contratti a tempo indeterminato (articolo 1, comma 135)
Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 92 del 2012) non va più restituito solo nei limiti delle ultime sei mensilità in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ma nell'intera misura.
finanziamento ammortizzatori sociali in deroga (articolo 1, commi 183, 184, 187, 188)
Vengono rifinanziati gli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 2012 con un incremento, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro.
Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8 del decreto legge n. 148 del /1993, viene autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro.
fondi relativi agli ammortizzatori sociali (articolo 1, comma 185)
La legge interviene anche sui fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dagli ammortizzatori sociali (CIG E CIGO) che la legge Fornero aveva previsto demandando ad accordi collettivi ed ai contratti collettivi la loro istituzione. In caso di mancata istituzione dei fondi ad opera delle parti sociali, le aziende con più di quindici dipendenti sarebbero confluite nel cosiddetto fondo residuale, che, in base alla normativa vigente, deve essere istituito presso l’INPS, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Per assicurare l'immediata operatività del fondo residuale, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo viene fissata allo 0,5%, ferma restando la possibilità di stabilire eventuali addizionali contributive, connesse all'effettivo impiego degli istituti previsti.
Si dispone, inoltre, che la prestazione a carico del fondo residuale abbia una durata non inferiore ad "un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile" (in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria), mentre la norma vigente prevede che la durata non sia superiore al medesimo ottavo.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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