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Approvazione L.R.25/2016 - Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r.22/2015. Modifiche alla l.r.42/2000 e alla l.r.22/2015

l Consiglio Regionale della Toscana ha approvato nella seduta del 15 Marzo u.s. la legge regionale n.25/2016 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r.22/2015. Modifiche alla l.r.42/2000 e alla l.r.22/2015)

Abolito l'obbligo di comunicazione annuale dei prezzi praticati che però devono essere obbligatoriamente esposti nella zona ricevimento degli ospiti e in ogni camera o unità abitativa, assieme alle caratteristiche della struttura.

 

Si evidenziano le principali modifiche alla l.r.42/2000:

 

-          Art.1  (Funzioni della Regione) – sono attribuite alla Regione le funzioni di programmazione dello sviluppo del turismo, l’omogeneità dei servizi, le attività di promozione turistica, la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio regionale, l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici.

-          Art.2 (Funzioni delle Province) – viene abrogato l’art.3 della l.r. 42/2000

-          Art.3 (Funzioni della Città metropolitana di Firenze) – Sono attribuite alla città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di accoglienza e informazione dell’offerta turistica del territorio della città metropolitana, agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni proloco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

-          Art.4 (Funzioni dei Comuni) – Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale. Le funzioni di accoglienza ed informazione turistica a carattere sovra comunale  sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata. L’esercizio in forma associata è svolto tra i comuni di uno o più ambiti territoriali contermini di cui all’allegato A della l.r. n.68/2011 e comporta l’adempimento di quanto previsto all’art.4bis. Fino a quando non è attivato l’esercizio associato le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia. In presenza di esercizio associato delle funzioni di informazione e accoglienza di cui sopra, il comune capoluogo, previo accordo con l’ente responsabile di gestione, può assegnare a detto comune , a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell’art.13 della l.r. 22/2015.

-          Art.5 (obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica) – L’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica in capo alla città metropolitana di Firenze,  ai comuni in forma associata e ai comuni capoluogo di provincia comporta la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla l.r. n.22/2016, la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale, la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l’osservatorio turistico di destinazione (OTD).

-          Art.6 (funzioni dei comuni capoluoghi) – sono attribuite ai comuni capoluogo di provincia anche le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

-          Art.9 (servizi di informazione e di accoglienza turistica) – i servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni, anche in forma associata.

-          Art.10 (attività di promozione turistica) – la regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l’Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla l.r.22/2016, il raccordo tra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia .

-          Art. 11(cabina di regia del turismo) – E’ istituita la cabina di regia del turismo presso la Giunta regionale al fine di garantire il necessario raccordo tra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale. Nella sua definizione tra le altre cose è stato specificato che la cabina è composta anche da tre membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo. La cabina esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale regionale di promozione, esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione della presente legge, propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

-          In tutto il testo della legge la Dichiarazione inizio attività (DIA) è sostituita dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA),  da farsi esclusivamente in forma telematica.

-          Art.33 (esercizio non professionale dell’attività di affittacamere) – E’ modificato nel titolo “Affittacamere in forma non imprenditoriale”, è stato ribadito che l’attività può essere svolta esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio. L’attività è soggetta a SCIA.

-          Art. 43 (attribuzioni di funzioni) – le funzioni amministrative di cui al capo IV della l.r.42/2000 (disciplina dei prezzi delle strutture ricettive), sono esercitate dai comuni capoluogo di provincia e dalla città metropolitana di Firenze.

-          Art.44 (modalità e contenuti della comunicazione) – rimane l’obbligo di comunicare ai comuni capoluogo di provincia e alla città metropolitana di Firenze le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive. La comunicazione è presentata entro il 31 ottobre di ogni anno. E’ stata abrogata la comunicazione dei prezzi. Non vi è obbligo di comunicazione delle caratteristiche delle strutture qualora non siano intercorse variazioni dalla precedente comunicazione.

-          Art.45 (termine di presentazione della comunicazione) – è ABROGATO l’art.76 della l.r.42/2000, che prevedeva l’obbligo di comunicazione entro il 1 ottobre di ogni anno dei prezzi massimi applicati dalle strutture ricettive.

-          E’ rimasto l’obbligo di esposizione dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche della struttura nella zona ricevimento degli ospiti e in ogni camera o unità abitativa.

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