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dichiarazione in materia di imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco - sistema sanzionatorio – articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147

Il decreto legislativo n. 147 del 2026, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, detta importanti novità in relazione alla sanzione applicabile in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno o al contributo di soggiorno o al contributo di sbarco.

Si tratta della dichiarazione annuale che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022.

sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta di soggiorno o al contributo di soggiorno o al contributo di sbarco, attualmente è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, anche se l’importo stesso è stato versato.

Nel caso di omessa dichiarazione annuale, ma di versamento tempestivo dell’imposta di soggiorno e di puntuale rendicontazione al Comune, la sanzione attualmente prevista è palesemente non proporzionata all’inadempimento. Se l’importo dell’imposta di soggiorno è stato correttamente versato, secondo il Ministero dell’economia e delle finanze è possibile ottenere la riduzione della sanzione relativa all’omessa o infedele presentazione della dichiarazione ricorrendo solo alla previsione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale dispone al comma 4 che: «Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile».

L’articolo 12 del decreto legislativo in oggetto prevede che, a partire dal 1° gennaio 2027, per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale si applichi la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.

La modifica del sistema sanzionatorio riguarda sia i gestori delle strutture ricettive, sia i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi (portali di prenotazione, intermediari, etc.), sia le compagnie di navigazione o aeree.

sanzioni per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno

Il decreto legislativo n. 147 del 2026 abroga il periodo inserito nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 che rinvia, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Lo stesso articolo 12 del decreto legislativo n. 147 conferma però l’applicazione di tale disciplina a tutte le violazioni di tributi delle regioni e degli enti locali, e quindi anche all’imposta di soggiorno, al contributo di soggiorno e all’imposta di sbarco.

Si conferma pertanto l’applicazione a tali tributi di quanto previsto:

- all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all’articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 173;

- all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all’articolo 14 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 173.

Le sanzioni applicabili sono pertanto le seguenti:

- per l’omesso o parziale versamento nel termine prescritto, sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

- è applicabile il ravvedimento operoso, cioè la possibilità di regolarizzare spontaneamente una violazione tributaria pagando imposta e sanzione ridotta, prima che la violazione venga contestata nei termini previsti dalla norma. La sanzione è pari ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della violazione. La sanzione aumenta se il ravvedimento avviene oltre tale termine.

 

Ci riserviamo di comunicare eventuali istruzioni che saranno diramate dall’Agenzia delle Entrate o dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Distinti saluti.

                                                                              Il Direttore Generale

                                                                  (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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