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agevolazioni normative e contributive - violazioni che fanno perdere il diritto alla fruizione – Ministero del lavoro, decreto 22 giugno 2026 (Gazzetta ufficiale 8 luglio 2026, n. 156)

È stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro che individua le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che fanno perdere le agevolazioni di natura normativa e contributiva.

Il provvedimento dà attuazione all'articolo 1, c. 1175, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), come modificato dall'articolo 29 del decreto PNRR-quater (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19).

Il decreto precisa che - ai fini della perdita dei benefici - le violazioni assumono rilevanza esclusivamente qualora siano accertate con provvedimenti divenuti definitivi, quali sentenze passate in giudicato ovvero ordinanze-ingiunzione adottate ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Non costituiscono causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni le violazioni per le quali il procedimento penale si sia estinto a seguito dell'adempimento della prescrizione obbligatoria prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n 758, nonché dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n 124, ovvero mediante oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del Codice penale.

Il medesimo articolo 1, c. 1175, della legge n. 296 del 2006, subordina la legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi anche al possesso di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare, nonché al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e applicati dal datore di lavoro.

L’elenco delle violazioni è riportato nell’allegato A del decreto in oggetto. Per facilitare la lettura del suddetto allegato, si riporta l’elenco delle violazioni che determinano la perdita dei benefici normativi e contributivi:

-        rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, articolo 437 c.p., 24 mesi;

-        omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, articolo 589, comma 2, c.p., 24 mesi;

-        intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, articolo 603-bis c.p., 24 mesi;

-        lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, articolo 590, comma 3, c.p., 18 mesi;

-        violazioni di specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (tra queste: omessa valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR; omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; mancata adozione delle misure di emergenza, primo soccorso e gestione delle emergenze; omessa nomina del medico competente nei casi previsti; mancata fornitura dei DPI; mancata richiesta dell'osservanza delle norme ai lavoratori; mancato rispetto degli obblighi generali relativi ai luoghi di lavoro; lavori in locali sotterranei o semi-sotterranei fuori dai casi consentiti; violazione degli obblighi sulla movimentazione manuale dei carichi; violazione degli obblighi di informazione, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi; violazione degli obblighi relativi ai videoterminali; violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e all’informazione/formazione per videoterminalisti; etc.), 12 mesi;

-        violazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, articolo 105, comma 1 lett. a) e b), decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,12 mesi;

-        impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, revocato o annullato, articolo 22, comma 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 8 mesi;

-        impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, 6 mesi;

-        patente a crediti mancanza della patente o del documento equivalente o patente con punteggio inferiore a 15 crediti, articolo 27, c. 11, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, 6 mesi;

-        riposo giornaliero (solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata), articolo 7, decreto legislativo n. 66 del 2003, 3 mesi;

-        riposo settimanale (solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata), articolo 9, decreto legislativo n. 66 del 2003, 3 mesi.

Distinti saluti.

                                                                              Il Direttore Generale

allegato                                                     (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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