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green claims – divieto di asserzioni ambientali generiche e ingannevoli - decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30 – attuazione della direttiva (UE) 2024/825

Il 27 settembre 2026 entreranno in vigore le disposizioni relative al divieto di asserzioni ambientali generiche e ingannevoli contenute nel decreto legislativo 20 febbraio 2026 n.30, di recepimento della direttiva (UE) 2024/825, che ha modificato il codice del consumo (decreto legislativo 6 giugno 2005 n. 206).

 

pratiche commerciali ingannevoli – inserimento delle asserzioni ambientali generiche e ingannevoli

All’articolo 21 del codice del consumo, tra le pratiche commerciali ingannevoli, viene inserita la pratica di descrivere un prodotto, inteso come bene o servizio, riportando informazioni non rispondenti al vero relative alle sue caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità.

Viene inoltre considerata ingannevole la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori.

Infine, nel caso in cui venga fornito un servizio di raffronto fra prodotti, comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti, o dei fornitori di tali prodotti, viene considerata ingannevole l’omissione di informazioni rilevanti sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.

 

pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli

Sono inserite nell’articolo 23 del codice del consumo, tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli:

- l’esibizione di una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche;

- la formulazione di un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;

- la formulazione di un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista;

- asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;

- presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.

 

nuove definizioni

All’articolo 18 del codice del consumo vendono inserite le seguenti nuove definizioni:

- “asserzione ambientale”, qualsiasi messaggio o rappresentazione inserita nel contesto di una comunicazione commerciale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

- “asserzione ambientale generica”, qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

- “etichetta di sostenibilità”, qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale,

- “sistema di certificazione”, un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l’uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità. Il sistema di certificazione deve prevedere un monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema, oggetto di una procedura obiettiva e svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali;

- “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”, le prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea.

 

poteri investigativi e sanzionatori

A decorrere dal 27 settembre 2026, nel caso in cui le asserzioni ambientali siano considerate ingannevoli, sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 27 del codice del consumo.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha il potere di richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento di una infrazione. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

Nel caso in cui l’Autorità accerti la pratica commerciale scorretta, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

 

Distinti saluti.

                                                                              Il Direttore Generale

                                                                  (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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