prevenzione incendi – decreto di semplificazione per le strutture da 26 a 50 posti letto – Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015
Il decreto del Ministero dell’Interno 14 luglio 2015 “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 23 agosto 2015, trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
Le nuove disposizioni tecniche si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Le disposizioni tecniche si applicano anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
E' facoltà del responsabile delle attività da 26 a 50 posti letto adeguarsi applicando la nuova regola tecnica o optare per il rispetto della regola tecnica di cui al decreto 9 aprile 1994, e successive modificazioni.
Rimane fermo il termine del 31 ottobre 2015 per completare gli adeguamenti, se ammessi al piano straordinario di cui al decreto 16 marzo 2012.
A riguardo, il 22 luglio, nel corso dell’audizione presso la Commissione Attività Produttive della Camera, Federalberghi ha espresso apprezzamento per l’attenzione che la Commissione sta rivolgendo alle problematiche connesse alla disciplina della prevenzione incendi, evidenziando la necessità di un intervento teso a risolverle e, in particolare:
-
pervenire ad una ulteriore significativa semplificazione degli adempimenti a carico delle strutture ricettive esistenti, di tutte le dimensioni;
-
definire congrui termini per completare gli adeguamenti, scaglionandone la realizzazione nel tempo;
-
sostenere il processo di messa in sicurezza delle strutture, adeguando le risorse stanziate con il decreto “cultura e turismo”, aumentando il plafond disponibile per ciascuna struttura ricettiva e rendendo strutturale la misura;
-
stabilire che la regola tecnica orizzontale contenuta nell’emanando codice di prevenzione incendi si applichi da subito anche alle strutture turistico ricettive, ferma restando la necessità di aggiornare le disposizioni di carattere verticale concernenti le stesse strutture e di coordinarle con il nuovo impianto.
La Commissione proseguirà il ciclo di audizioni, per poi procedere all’eventuale approvazione delle risoluzioni presentate, al fine di impegnare il Governo a darvi attuazione.
Si ritiene opportuno rammentare che durante l’iter del decreto legge n. 192 del 2014 (cosiddetto milleproproghe) si è registrato un orientamento governativo non favorevole alla concessione di ulteriori proroghe.
Clikka per scaricare il Decreto
← Ritorna
Le Terme Tettuccio