ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari - certificato di residenza fiscale della società Travelscape del gruppo Expedia
A seguito dell’entrata in vigore della modifica apportata all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 39 del decreto legislativo n. 33 del 2025, occorre ora applicare la prevista ritenuta all’atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate, versate alle agenzie di viaggio e turismo, in precedenza esonerate.
Si ricorda che la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (articolo 25-bis, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e articolo 39, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2025).
Al fine di agevolare lo svolgimento degli adempimenti a carico delle imprese, Federalberghi ha chiesto e ottenuto da Travelscape LLC del gruppo Expedia la dichiarazione che attesta l’assenza nell’anno 2026 di una stabile organizzazione in Italia. Pertanto, sulle provvigioni versate nell’anno 2026 a Travelscape LLC per i servizi da loro prestati, le strutture ricettive italiane non devono effettuare la ritenuta.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegato da richiedere in segreteria APAM
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